Suinicoltura, Deroga Nitrati

Le indicazioni della Lombardia per utilizzare la deroga nitrati

Gli allevatori lombardi, di Emilia-Romagna e Piemonte possono spandere fino a 250 kg di azoto per anno in luogo di 170 kg. Con molta attenzione alle regole

Da circa due anni gli allevatori di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno un'alternativa in più per gestire i reflui della loro azienda: aderire, nel caso si trovino in zona vulnerabile, alla deroga alla direttiva 676/91/CEE, ben più famosa sotto il nome di Direttiva nitrati. Non stiamo a spiegare ai nostri lettori - certamente informati sull'argomento - cosa significhi ciò: essenzialmente, la possibilità di arrivare fino a 250 kg di azoto di origine zootecnica per anno, in luogo dei canonici 170 che la stessa direttiva 676/91 impone come massimo sui terreni compresi nella zona vulnerabile.


Come noto l'Europa, pur di fronte alla documentata richiesta dell'Italia, non ha concesso la deroga senza contropartite, ma ha posto, nella sua decisione 2011/721/UE, una serie di condizioni perché l'aumento di azoto non coincida con un aumento dell'inquinamento ambientale.


Le regole europee si sono concretizzate con l'accoglimento da parte dell'Italia e, infine, con la messa in pratica da parte delle Regioni, che sono gli enti titolati a legiferare in materia di ambiente e agricoltura.


Abbiamo preso come esempio le disposizioni attuative della Lombardia, la cui giunta è assai attiva in materia di agricoltura e nitrati. Si veda, per esempio, lo studio tuttora in atto per ridisegnare la mappa delle zone vulnerabili individuandole non più in base a banali calcoli statistici, ma con un sistema ragionato che tiene conto di apporti agricoli, civili e degli asporti determinati dalle diverse colture, senza dimenticare l'effetto della porosità più o meno elevata del terreno.


Le prescrizioni lombarde per aderire alla deroga sono assai simili a quelle adottate anche da Piemonte, Emilia e Veneto e prendono in esame tutti gli aspetti della gestione: dalle aziende che possono chiedere il nuovo regime ai documenti necessari per il trasporto dei reflui al di fuori della realtà aziendale. In questo documento, i reflui prodotti da allevamenti di suini sono trattati in sezioni apposite, con disposizioni diverse rispetto alle deiezioni bovine. Vediamo, più nel dettaglio, quali sono.

Aziende miste:
un caso particolare
Posto che gli allevamenti di suini sono ammessi a chiedere la deroga - e non poteva essere altrimenti - vi sono casi particolari, per collocazione geografica o genere di attività, che la Regione ha deciso di regolamentare in maniera specifica. Per esempio, chi ha soltanto una parte dei terreni in zona vulnerabile deve chiedere la deroga per i medesimi (tutti, non soltanto una parte); e fin qui, nulla di complicato. Né è complicato il caso di un'azienda che abbia parte dei terreni in un'altra regione che non prevede la deroga. Ovviamente, quest'ultima potrà essere chiesta soltanto per i terreni compresi nella regione “derogata”.


Se le regioni interessate sono entrambe beneficiarie di deroga (per esempio, Lombardia e Piemonte, oppure Lombardia ed Emilia-Romagna), la domanda va presentata alla regione in cui ha sede il corpo aziendale; vale a dire dove si trovano o i capannoni dell'allevamento oppure la maggior parte della superficie coltivabile. Regole ed eccezioni si applicano anche alle aziende che pur non avendo un allevamento proprio, ritirano reflui da altre aziende e li usano nei propri campi. Infine è valido anche per gli impianti di biodigestione che ritirano reflui da diversi allevamenti.


In questo caso, l'obbligo di inoltrare la domanda di deroga ricade su chi detiene il digestato. Dunque il titolare dell'impianto nel caso non restituisca i reflui ai conferenti, oppure questi ultimi, quando, a seguito della consegna delle deiezioni, si vedono restituire un quantitativo proporzionato di digestato.

Suini:
regole speciali
A differenza che per i prodotti di origine bovina, non tutti gli effluenti suini possono essere compresi nel regime di deroga.


Liquami. Per quanto riguarda i liquami, per esempio, si può utilizzare la sola frazione chiarificata risultante dal trattamento di separazione solido liquido, a condizione che abbia un determinato rapporto tra azoto e fosforo (non inferiore a 2.5). A titolo esemplificativo, il documento regionale specifica che non sono compresi in questa categoria i chiarificati prodotti con vagli rotanti, vibranti o a gravità mentre rientrano nei parametri quelli ottenuti con separatori a vite elicoidale o rullo pressorio, oltre a centrifughe e nastropresse. La parte solida che si ottiene dalla separazione, invece, deve essere utilizzata su terreni al di fuori dell'azienda.


Discorso simile per il digestato: in primo luogo, si può usare sui terreni ammessi alla deroga soltanto la frazione liquida; inoltre è conteggiato nella deroga soltanto il quantitativo di azoto che fa riferimento agli effluenti (non, quindi, alle biomasse). Infine sono ammessi i chiarificati ottenuti da trattamenti di rimozione dell'azoto - come strippaggio e simili - purché usati su terreni che non abbiano problemi di salinità.


In ogni caso, l'utilizzatore dei liquami deve determinare il tenore di azoto e fosforo attraverso opportune analisi di laboratorio. In caso di liquami tal quali separati, è sufficiente un test una tantum, che resterà valido finché non si modificheranno le condizioni di allevamento (tipologia di stabulazione o di animali allevati). Invece il prodotto frutto di processi di asportazione dell'azoto richiede esami ripetuti periodicamente.


Frazione solida. Come già accennato, il prodotto palabile che risulta dalla separazione dei liquami suinicoli tal quali o digeriti anaerobicamente non può essere distribuito sui terreni in deroga. Dovrà quindi essere conferito ad aziende terze, preferibilmente in aree dove si manifesti carenza di sostanza organica. Fa eccezione la sola azienda con parte dei terreni in zona non vulnerabile e che potrà utilizzare la frazione solida su questi ultimi.


Prima di essere ceduti a terzi, i reflui solidi devono essere stabilizzati, attraverso aerazione naturale che permetta di ottenere un materiale trasportabile.


Effluenti misti. Per finire, si considera il caso in cui in una stessa azienda vi siano reflui di diversa provenienza, raccolti in vasche comuni. Come ci si comporta? Dipende dal rapporto tra azoto e fosforo: se è almeno 2.5, si possono considerare effluenti bovini, in caso contrario vanno gestiti come quelli suini. Se però una delle due componenti supera il 70% del totale, si equipara tutta la produzione alla componente maggioritaria.

I terreni
Perché sia ammissibile la deroga, almeno il 70% della Sau deve essere coltivato con piante ad alto assorbimento di azoto, come mais, sorgo o simili. Il prato deve essere composto in maggioranza da essenze diverse dalle leguminose, che hanno azione azoto-fissatrice.


Su questi terreni, come già annotato, si possono distribuire fino a 250 kg di azoto di origine zootecnica per ettaro. L'azoto proveniente dalla frazione vegetale del digestato non rientra nel computo della deroga ma soltanto in quello dell'azoto totale utilizzabile per singola coltura (Mas). Vediamo ora quali sono le prescrizioni per le diverse colture.


Mais. Deve essere raccolto interamente. Dunque dopo il passaggio della mietitrebbia si devono asportare anche gli stocchi. Nel caso di cereali vernini raccolti entro la prima decade di giugno, è ammesso un secondo raccolto di mais da granella appartenente alle classi 300-500


Foraggi vernini. Orzo, segale, triticale e simili devono essere seminati entro due settimane dalla raccolta del sorgo e raccolti al massimo due settimane prima di seminare mais o sorgo.


Foraggi primaverili. Vale il discorso inverso a quello appena fatto: il mais da trinciato dev'essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e trinciato al massimo due settimane prima di seminare i foraggi vernini. Lo stesso dicasi per sorgo e altre piante da erbaio estivo.


Prati temporanei. Obbligo di aratura in primavera. Entro due settimane si deve seminare una coltura ad elevato assorbimento di azoto. Non si possono applicare fertilizzanti nell'anno di aratura dei prati.


Come accennato, i prati non possono essere composti per più del 50% da leguminose o altre piante azoto-fissatrici. Si ammette però, a partire dal terzo anno, il prato di medica, dal momento che si suppone che dopo due anni la contaminazione da parte delle graminacee sia tale da contenere l'azione di fissaggio dell'azoto da parte dell'essenza originaria.

Il trasporto
Anche per quanto riguarda il trasporto i reflui suini sottostanno a un regime diverso rispetto a quello standard. Questo per l'abitudine degli allevatori di separare il prodotto; più necessità che abitudine, a dire il vero, se pensiamo a come si presentano gli effluenti delle porcilaie.


A ogni modo, mentre i reflui talquali (anche di suini) richiedono un documento con luogo d'orgine e di destinazione, natura e quantitativo del materiale, per i reflui trattati occorre accompagnare sempre il carico con una copia delle analisi sul contenuto di azoto e fosforo. Anche in questo caso è sufficiente la già citata una analisi una tantum, che andrà bene per tutti i trasporti finché non si modificheranno aspetti strutturali dell'allevamento.


Le regole sopra descritte valgono per i trasporti entro una distanza di 30 km. Al di fuori di essa, la deroga richiede, come noto, la registrazione del percorso con sistema satellitare.


Fanno eccezione i reflui movimentati all'interno della stessa azienda, anche se per il trasporto si devono percorrere strade esterne all'azienda o, ancora, se il trasporto avviene tra aziende diverse facenti capo a un'unica impresa agricola ed è effettuato da terzi (contoterzisti). In questo caso, precisano le norme regionali, non occorre un documenti di trasporto ma è sufficiente documentare la movimentazione all'interno del piano di fertilizzazione; che è, come sappiamo, un altro obbligo imposto dalla deroga nitrati.

Allegati

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Le indicazioni della Lombardia per utilizzare la deroga nitrati - Ultima modifica: 2013-10-28T16:45:31+01:00 da Redazione Suinicoltura
Le indicazioni della Lombardia per utilizzare la deroga nitrati - Ultima modifica: 2013-10-28T16:45:31+01:00 da Redazione Suinicoltura

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