Il benessere degli animali durante il trasporto deve essere assicurato, così come richiesto dalla specifica norma comunitaria, anche quando una parte di tale trasporto si svolge sul territorio di uno o più paesi terzi, cioè fuori dalla Ue.
La Corte di giustizia europea, infatti, con una sentenza emanata il 23 aprile 2015, ha stabilito che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretato come segue.
Abbiamo un trasporto che comporta un lungo viaggio di animali zootecnici (bovini, ovini, caprini o suini); e un viaggio che ha inizio nel territorio dell’Unione europea e prosegue fuori di tale territorio. Bene, affinchè questo trasporto possa essere autorizzato dall’autorità competente del luogo di partenza, l’organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio che sia realistico e che consenta di ritenere che le disposizioni del predetto regolamento siano rispettate anche nella parte del viaggio che si svolgerà nel territorio di paesi terzi. Se così non fosse, detta autorità potrà esigere che tali modalità di svolgimento siano modificate in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni sul benessere animale per l’intero viaggio. G.F.