Insetti nei mangimi, il dibattito è aperto

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Le proteine derivate da insetti sono autorizzate per l’alimentazione di polli e suini così come per l’alimentazione degli animali d’acquacoltura. Una normativa in evoluzione

L’approvvigionamento di proteine è fondamentale per la zootecnia, affinché questa possa fornire prodotti di origine animale di qualità. L’industria mangimistica però, purtroppo è molto legata alle importazioni di fonti proteiche, specie di farina di soia, che forniscono la qualità proteica più appropriata per gli animali da allevamento. Ecco dunque che le proteine fornite dagli insetti possono fornire un valido aiuto.
In questo contesto ricordiamo che il 17 agosto scorso la Commissione europea ha adottato il reg. Ue 2021/1372 il quale ha modificato l’allegato IV del reg. Ce 999/2001 per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali di allevamento non ruminanti (diversi dagli animali da pelliccia), prevedendo alcune importanti novità specialmente per quanto riguarda l’uso di insetti nei mangimi. Il reg. Ce 999/2001 stabilisce le norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Tse) e si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d’origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi.

Tse e “mucca pazza”

Le Tse rappresentano gruppo di malattie neurodegenerative mortali, in grado di colpire il cervello e il sistema nervoso dell’uomo e degli animali a causa dell’accumulo di prioni, ossia di una forma anomala di proteina detta proteina prionica, nelle cellule nervose fino a provocarne la morte. Questo accumulo porta allo sviluppo di lesioni degenerative nel sistema nervoso centrale.
Rientra in questa categoria l’encefalopatia spongiforme bovina (Bse), anche nota come “morbo della mucca pazza”, malattia che colpisce prevalentemente i bovini ma la cui presenza è stata accertata anche in altre specie animali. Questa malattia è stata individuata nel Regno Unito nel 1986 e negli anni a seguire ha causato un’epidemia, inizialmente confinata in Europea e poi esplosa in tutto il mondo. La causa di tale malattia è stata ravvisata nella somministrazione di mangimi composti da farine animali contenenti proteine infettate da Bse negli allevamenti bovini inglesi. Al fine di evitare il ripetersi di tale situazione, l’allora Comunità europea decise di adottare il divieto di utilizzare proteine animali nell’alimentazione del bestiame.

Divieti nell’alimentazione animale

A partire dal 1990, l’allora Comunità europea ha adottato una serie di misure volte a tutelare la salute umana e animale dal rischio del morbo della mucca pazza. Tuttavia, data la gravità dei rischi che alcune Tse presentano per l’uomo e per gli animali, ha ritenuto opportuno adottare norme specifiche per prevenire, controllare ed eradicare tali malattie. Il reg. Ce 999/2001 riguarda direttamente la sanità pubblica e si pone questo obiettivo.
Tra le altre misure, il regolamento ha vietato l’alimentazione di alcune specie animali con talune categorie di proteine animali e ha altresì vietato l’uso di determinati materiali derivati da ruminanti in alimenti destinati al consumo umano, al fine di impedire la trasmissione delle Tse all’uomo e agli animali.
In particolar modo, l’art. 7 paragrafo 1 del reg. Ce 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali, mentre il paragrafo 2 del medesimo articolo estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti, come previsto nell’allegato IV capitolo I, mentre i capitoli da II a V definiscono e specificano le deroghe ai divieti di cui al capitolo I, applicabili in determinate condizioni.

Riesame delle norme

La comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio relativa a un documento di strategia sulle Tse per il periodo 2010-2015, il c.d. “piano per le Tse, 2a edizione”, descrive le eventuali modifiche alla legislazione dell’Ue in questa materia. Di regola, qualsiasi riesame delle regole relative alle Tse dovrebbe basarsi su pareri scientifici.
A tal proposito, è da notare che secondo due pareri scientifici formulati nel 2007 dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’Efsa non sono stati individuati casi di Tse negli animali di allevamento diversi dai ruminanti in condizioni naturali.
Inoltre, nel settembre 2020 l’Efsa ha adottato un parere scientifico sul rischio di Bse associato all’uso di collagene e gelatina provenienti da ruminanti nell’alimentazione di animali di allevamento non ruminanti, concludendo che la probabilità che non si sviluppi alcun nuovo caso di Bse è superiore al 99 %. La Commissione ritiene pertanto opportuno abrogare il divieto di somministrazione agli animali d’allevamento non ruminanti di collagene e gelatina provenienti da ruminanti.
In aggiunta, è stato provato che il rischio di trasmissione di Bse tra i non ruminanti è trascurabile se si evita il riciclaggio intraspecifico, ossia l’alimentazione di animali terrestri di una determinata specie con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (esclusi gli animali da pelliccia).
Pertanto, secondo il piano per le Tse, dovrebbe essere valutata la possibilità di eliminare il divieto di utilizzare proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nell’alimentazione dei non ruminanti, rispettando però il divieto esistente del riciclaggio intraspecifico, previsto dall’articolo 11 del reg. Ce 1069/2009.

Proteine animali nei mangimi

Le proteine animali trasformate costituiscono, dal punto di vista nutrizionale, eccellenti materie prime per mangimi poiché caratterizzate da un’elevata concentrazione di nutrienti e da un elevato contenuto di vitamine.
Inoltre, secondo la Commissione Ue, la riautorizzazione delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nell’alimentazione dei non ruminanti ridurrebbe la dipendenza dell’Ue dalle proteine dei paesi terzi.
Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare nuovamente l’uso delle proteine trasformate di origine suina nei mangimi per pollame e delle proteine trasformate di origine avicola nei mangimi per suini, prevedendo specifiche regole per la raccolta, il trasporto e la trasformazione di tali prodotti, nonché per il prelievo e l’analisi dei campioni, al fine di evitare l’assenza di contaminazioni con proteine vietate.


Obiettivi in sinergia con il Farm to Fork

L’uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti e dei mangimi composti contenenti tali proteine è stato autorizzato con il reg Ue 2017/893 per l’alimentazione degli animali d’acquacoltura.
Poiché il pollame è insettivoro e i suini sono onnivori, si ritiene che non sussista alcuna preoccupazione circa l’impiego di tali materie prime per i loro mangimi. Dunque, la Commissione ritiene che le proteine animali trasformate derivate da insetti debbano essere autorizzate per l’alimentazione del pollame e dei suini alle stesse condizioni richieste per l’alimentazione degli animali d’acquacoltura. Per tali ragioni, con il recente reg. Ue 2021/1372 la Commissione ha modificato l’allegato IV del reg. Ce 999/2001. Le modifiche che sono entrate in vigore il 7 settembre. Da notare che tali modifiche hanno un importante rilievo e il dibattito sul punto è appena iniziato. Da un lato vi è chi sostiene che queste modifiche possano facilitare il raggiungimento degli obiettivi della strategia “From Farm to Fork”, specialmente per quanto riguarda la riduzione della dipendenza da materie prime per mangimi critiche e la promozione di materie prime per mangimi alternative quali gli insetti, dall’altro vi è chi ritiene che la produzione di insetti d’allevamento non possa in alcun modo favorire la sostenibilità del sistema agroalimentare.


Come formulare le etichette

La sezione G dell’allegato IV del reg. Ce 999/2001 stabilisce le norme relative all’etichettatura dei mangimi contenenti proteine derivate da insetti d’allevamento, da suini o da pollame. Questa la dicitura da inserire: “Contiene proteine animali trasformate derivate da ... [inserire i pertinenti animali d’allevamento da cui derivano le proteine animali trasformate indicati nella prima colonna della tabella 1] — Da non utilizzare per l’alimentazione degli animali d’allevamento, ad eccezione di ... [inserire i corrispondenti animali d’allevamento a cui possono essere somministrate le proteine animali trasformate indicati nella seconda colonna della tabella 1]”.

Animali d’allevamento (*) – fonte Animali d’allevamento (**) - utilizzatori
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(*)  da cui derivano le proteine animali trasformate
(**) a cui possono essere somministrate le proteine animali trasformate
Insetti nei mangimi, il dibattito è aperto - Ultima modifica: 2021-09-21T15:00:36+02:00 da Mary Mattiaccio

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