Il 2018 parte con un’importante novità per il sistema di gestione del rischio in l’agricoltura e per il comparto zootecnico, ovvero l’approvazione e pubblicazione del Reg. Ue 2393/2017 noto come Regolamento Ominibus, che introduce di fatto una mini riforma della Politica agricola comune (Pac) e con essa la revisione di due aspetti importanti relativi alle misure dedicate alla gestione del rischio. In particolare dal 1 gennaio 2018 il contributo pubblico a parziale copertura del premio assicurativo è passato dal 65 al 70% e la soglia di danno per l’accesso all’indennizzo è stata ridotta dal 30 al 20%.
In Italia è vigente un sistema agevolato per la gestione dei rischi derivanti da eventuali focolai da epizoozie per il settore zootecnico nonché lo smaltimento delle carcasse degli animali morti. Il sistema dispone di ingenti risorse pubbliche, in parte derivanti dalla Politica di sviluppo rurale (Reg. Ue 1305/2013) e in parte da fondi nazionali, Fondo di solidarietà nazionale (Fsn, D.Lgs. 102/2004), e in alcuni territori ulteriori risorse aggiuntive da fondi regionali (tabella1).
Tab. 1 - Fonti finanziari e percentuali contributive | |||
Fonte finanziaria | Tipologia di polizza |
Garanzia | Contributo
pubblico su spesa ammessa |
Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (Reg. Ue 1305/2013 - Reg. Ue 2393/2017) Misura 17.1 | Con soglia di danno 20% | Epizoozie | fino al 70% |
Mancato reddito | |||
Abbattimento forzoso | |||
Fondo di solidarietà nazionale (D.lgs.102/2004) | Senza soglia di danno | Animali morti | fino al 50% |
Smaltimento carcasse | |||
Leggi regionali | Rimozione e smaltimento carcasse | Variabile |
Fig. 1 - Valore assicurato ripartito per regione
L’ assicurazione agevolata per la suinicoltura
I suinicoltori cosi come gli allevatori delle altre specie al fine di attutire il rischio derivante da danni da epizoozie o dei costi di smaltimento delle carcasse degli animali morti, hanno la possibilità di esternalizzare tali rischi attraverso l’adozione di polizze assicurative il cui costo è agevolato con ingenti risorse pubbliche.
Il piano assicurativo agricolo nazionale (Dm 28405 del 6 novembre 2017) è il documento annuale emanato dal Mipaaf e detta le regole attuative della politica per la gestione del rischio nell’anno di riferimento. È possibile assicurare tutte le specie d’allevamento da reddito: suini, api, avicoli, bovini, bufalini, caprini, cunicoli, equini e ovini; per ogni tipologia di allevamento sono indicati i rischi assicurabili con contratti agevolati (tabella 2).
Tab. 2 - Specie e garazie assicurabili | |
Specie | Garazie Assicurabili |
Api | Epizoozie |
Mancata produzione di miele | |
Avicoli | Epizoozie |
Costo smaltimento carcasse | |
Abbattimento forzoso | |
Bovini | Epizoozie |
Costo smaltimento carcasse | |
Abbattimento forzoso | |
Mancata produzione di latte | |
Bufalini | Epizoozie |
Costo smaltimento carcasse | |
Abbattimento forzoso | |
Cunicoli | Epizoozie |
Equini | Epizoozie |
Costo smaltimento carcasse | |
Abbattimento forzoso | |
Ovicaprini | Epizoozie |
Costo smaltimento carcasse | |
Abbattimento forzoso | |
Suini | Epizoozie |
Costo smaltimento carcasse | |
Abbattimento forzoso | |
Fonte: Piano assicurativo agricolo nazionale 2018. |
Per i suini i rischi che è possibile coprire con polizze agevolabile sono due: il costo smaltimento carcasse e il mancato reddito per abbattimento forzoso (tabella 3) per il manifestarsi di focolaio dovuto a diverse epizoozie che possono colpire l’allevamento (tabella 4): afta epizootica, vescicolare suina, peste suina classica (obbligatorie), brucellosi suina, morbo blu dei suini Prrs, morbo di Aujezky, peste suina e trinchinellosi (facoltative).
Tab. 3 - Definizioni rischi assicurabili | |
Rischi assicurabili | |
Tipologia | Definizione |
Costo di smaltimento | Costo sostenuto dall’ellevatore per il prelevamento, trasporto dei suini morti dall’allevamento all’impianto di distruzione, nonche i costi di distruzione |
Mancato Reddito | Perdita totale o parziale derivante dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità Sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate |
Tab. 4 - Epizoozie assicurabili per l’allevamento suinicolo | |
Epizozie assicurabili | |
Obbligatorie | Facoltative |
Afta epizzotica | Brucellosi suina |
Vescicolare suina | Morbo blu dei suini PRRS |
Peste suina classica | Morbo di aujezky |
Peste suina africana | |
Trinchinellosi | |
Fonte: Piano assicurativo agricolo nazionale 2018. |
La copertura assicurativa con la garanzia “smaltimento carcasse” copre i costi sostenuti dall’allevatore per il prelevamento, il trasporto dalla stalla all’impianto di smaltimento e i costi di distruzione delle carcasse; la garanzia mancato reddito, invece, copre la perdita totale o parziale del reddito per applicazione di ordinanze dell’Autorità Sanitaria conseguenti alla presenza di focolai di malattie epizootiche (sopra richiamate) assicurabili con polizze agevolate.
Queste polizze possono coprire tutte le tipologie di allevamento suinicolo (tabella 5): da riproduzione a ciclo aperto, da riproduzione a ciclo chiuso, e da ingrasso. La copertura deve essere riferita all’intero ciclo produttivo dell’allevamento o anno solare e per essere agevolabile deve coprire l’intera mandria allevata nell’intero territorio comunale in cui insiste l’allevamento.
Tab. 5 - Tipologia allevamenti suinicoli | |||
Tipologia
allevamento |
Tipo di suino | Garanzia | Unità di misura Prezzo massimo assicurabile |
Da riproduzione
a ciclo aperto |
Lattoni | Mancato reddito
(riferito a ciclo ad un periodo massimo di 180 giorni) |
€/Capo |
Magroni | |||
Da riproduzione
a ciclo chiuso |
Suino leggero | ||
Suino pesante | |||
Allevamento da ingrasso | Bovini | ||
Allevamento multisede | Scrofa | ||
Svezzamento | |||
Magroni | |||
Finissaggio | |||
Fonte: Mipaaf decreto prezzi 2018 |
Il costo della copertura assicurativa dipende dal valore assicurato il cui calcolo deve rispettare delle regole diverse secondo le garanzie. Per la garanzia “smaltimento carcasse” il valore assicurato si determina moltiplicando il numero dei capi che compongo la mandria (determinati in base al registro carico/scarico) per il valore assicurato unitario (produzione unitaria kg X prezzo €/kg). Il prezzo unitario è stabilito ogni anno con l’apposito decreto prezzi da parte del Mipaaf, e si compone di due parti: prezzo per la rimozione (raccolta e trasporto) e prezzo per la distruzione. Nel caso l’allevamento fosse ubicato in comuni con altitudine oltre i 600 m è prevista una maggiorazione del prezzo.
Per la garanzia mancato reddito il valore assicurato si determina moltiplicando il numero di capi (determinati in base al registro carico/scarico) per il valore assicurato unitario (€/capo) stabilito ogni anno con apposito decreto prezzi da parte del Mipaaf. Il valore unitario varia in funzione della tipologia di suino. Per questa garanzia il risarcimento viene determinato in funzione dei giorni di fermo dell’allevamento (con il limite di 180 giorni annui) in base al rapporto Valore assicurato e 180 giorni.
Fissato il valore assicurato, applicando il tasso di assicurazione si determina il premio assicurativo, rispetto al quale l’allevatore riceve un rimborso fino al 70% del costo per la garanzia mancato reddito e fino al 50% del costo per la garanzia smaltimento carcasse. Nel caso dei nuovi assicurati, cioè allevamenti (identificati mediante Cuaa) che non hanno sottoscritto polizze agevolate nei cinque anni precedenti, la spesa ammessa sulla quale viene calcolato il contributo coincide con il premio assicurativo: questa condizione è estesa anche alle coperture assicurative sottoscritte nei due anni successivi, per gli assicurati storici, la spesa ammissibile si determina tenendo conto del parametro ovvero un indicatore calcolata da parte del Mipaaf. Il parametro viene definito a fine campagna per ogni tipologia di combinazione provincia/allevamento/garanzia tenendo conto della consistenza dell’allevamento, calcolando il rapporto tra somma dei premi assicurativi dell’anno e somma dei valori assicurati.
Determinato il parametro, la spesa ammessa a contributo è pari al minore valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando il parametro e la spesa premi risultante dal certificato di assicurazione. Il contributo sarà pari al 50% nel caso delle garanzie senza soglia (garanzia smaltimento carcasse), mentre sarà pari al 70% della spesa ammessa per la garanzia mancato reddito.
Tab. 6 - Assicurazioni agevolate: % valori assicurati zootecnia vs totale | |||||
Campagna | Valore assicurato (.000 di euro) | ||||
Zootecnia | Colture | Strutture | Totale | % Zootecnia | |
2006 | 193.209 | 3.521.101 | 268.031 | 3.982.341 |
4,85% |
2007 | 311.091 | 4.006.897 | 372.912 | 4.690.900 |
6,63% |
2008 | 421.993 | 4.930.761 | 505.379 | 5.858.133 |
7,20% |
2009 | 455.123 | 4.631.353 | 499.691 | 5.586.167 |
8,15% |
2010 | 541.300 | 4.805.218 | 520.187 | 5.866.705 |
9,23% |
2011 | 621.195 | 5.313.911 | 627.569 | 6.562.676 |
9,47% |
2012 | 677.837 | 5.453.706 | 696.455 | 6.827.998 |
9,93% |
2013 | 678.386 | 5.872.818 | 729.042 | 7.280.246 |
9,32% |
2014 | 726.682 | 6.422.124 | 804.454 | 7.953.260 |
9,14% |
2015 | 981.610 | 5.587.039 | 861.426 | 7.430.076 |
13,21% |
2016 * | 1.050.536 | 4.735.968 | 804.481 | 6.590.985 |
15,94% |
Fonte: Ismea
(*) Non definitivo |
Tab. 7 - Assicurazioni agevolate: trend valori
assicurati zootecnia |
||
Campagna | Valore assicurato (.000 di euro) | Variazioni annue valori assicurati |
2006 |
193.209 |
|
2007 |
311.091 |
61,0% |
2008 |
421.993 |
35,6% |
2009 |
455.123 |
7,9% |
2010 |
541.300 |
18,9% |
2011 |
621.195 |
14,8% |
2012 |
677.837 |
9,1% |
2013 |
678.386 |
0,1% |
2014 |
726.682 |
7,1% |
2015 |
981.610 |
35,1% |
2016 * |
1.050.536 |
|
Var. % 16/15 |
7,0% |
|
Var. % 16/06 |
443,7% |
|
Fonte: Ismea
(*) Non definitivo |
Requisiti per accedere alle polizze agevolate
Per poter beneficiare del sostegno pubblico l’allevatore che ne fa richiesta deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- essere imprenditore agricolo secondo quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, iscritto nel registro delle imprese o, nel caso degli operatori della Provincia di Bolzano, iscritti all’anagrafe delle imprese agricole;
- essere agricoltore attivo (medesimo requisito necessario per poter beneficiare dei contributi Pac);
- essere titolare del fascicolo aziendale, nel quale deve essere dettagliata la composizione zootecnica e devono essere individuate le consistenze zootecniche oggetto di assicurazione.
Ulteriore requisito è che i capi, per essere assicurabili, siano registrati nel registro carico/scarico.
L’allevatore può sottoscrivere la copertura assicurativa in forma singola (polizza individuale) o aderire ad una polizza collettiva il cui contraente è il Condifesa. Il contratto assicurativo, individuale o collettivo che sia, deve riportare obbligatoriamente per ogni bene assicurato e per ogni garanzia il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la presenza o meno della soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di eventuali polizze integrative.
(*) L’autore è dottore agronomo, Cesar Perugia.
Leggi l’articolo completo sulla Rivista di Suinicoltura n. 2/2018
L’Edicola della Rivista di Suinicoltura