Biosicurezza, aggiornamento sui requisiti di legge

A luglio di quest’anno è entrato in vigore il nuovo Decreto ministeriale sui criteri di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini. Ora che anche questa norma si è aggiunta, come adeguarsi al quadro normativo vigente?

La diffusione della Peste suina africana (Psa) nella nostra penisola fa molta paura, per via del suo potenziale impatto socioeconomico devastante. Tale emergenza, un po’ come accadde a inizio anni 2000 con l’influenza aviaria nel settore avicolo, ha portato al recente aggiornamento del quadro normativo nazionale sulla biosicurezza degli allevamenti suinicoli. Infatti, in assenza di vaccini o trattamenti sicuri che forniscano un'adeguata protezione ai suini domestici e selvatici, la prevenzione tramite l’adozione di buone pratiche di biosicurezza è considerata lo strumento più efficace per prevenire l'introduzione della malattia nei nostri allevamenti. Più in generale, la corretta applicazione delle misure di biosicurezza, riducendo il rischio di introduzione e di diffusione dei patogeni in allevamento, oltre a migliorare i parametri produttivi aziendali (es. riproduzione, incrementi ponderali, conversione alimentare, uniformità delle partite), contribuisce sia a ridurre l’utilizzo degli antimicrobici che ad aumentare la sostenibilità delle produzioni, aspetti oggigiorno sempre più cari ai consumatori. È vero, in un primo momento la biosicurezza può essere costosa sia in termini di tempo che di denaro, ma facendo un’analisi costi-benefici risulta evidente che debba essere considerata come un investimento indispensabile per garantire il miglior futuro al proprio allevamento.

Il quadro normativo nazionale in vigore

Dal 27 luglio di quest’anno è entrato in vigore su tutto il territorio nazionale il tanto atteso Decreto ministeriale (Dm 28 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26/07/2022) sui requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini. Questa norma si va ad aggiungere ai criteri minimi di biosicurezza per gli allevamenti previsti nell’Allegato 3 del Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste suina africana in Italia per il 2021 (che avevano sostituto i requisiti dell’Allegato X della vecchia Ordinanza ministeriale del 12 Aprile 2008 sulla Malattia vescicolare e la Peste suina classica – Nota Dgsaf n.6401 del 12/03/2021), e alle misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini situati nelle zone soggette a restrizioni per la Psa prescritte nell’Allegato 2 del Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/605 della Commissione Europea del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della Psa.

Nelle ultime settimane sono state anche aggiornate le checklist Classyfarm a disposizione dei veterinari ufficiali delle Aziende sanitarie locali. Anziché un’unica checklist per tutti gli allevamenti, ne sono state create quattro diverse (per stabulati e semibradi con capacità maggiore o inferiore 300 capi), al fine di adeguarle il più possibile alle caratteristiche peculiari di ogni tipologia di allevamento. Inoltre, per ciascuna checklist è stato redatto un manuale esplicativo per il controllo ufficiale, contenente chiarimenti su ogni singolo criterio valutato, con lo scopo di uniformare il più possibile il metodo di valutazione e di favorire la raccolta di dati standardizzati. La checklist destinata ai veterinari aziendali per l’autocontrollo, invece, è rimasta la stessa. Tutto il materiale citato è di libera consultazione e disponibile sul sito www.classyfarm.it.

Il nuovo decreto

Al fine di assicurare un idoneo livello di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini, il nuovo decreto prende in considerazione: l'orientamento produttivo; la modalità di allevamento; la capacità massima dell'allevamento e il turnover degli animali al suo interno; il rischio di contatto con selvatici, in particolare della specie suina. Nello specifico, sono stati identificati requisiti di biosicurezza diversi a seconda delle seguenti tipologie di allevamento:

  • I) familiari;
  • II) commerciali (divisi in stabulati e semibradi, entrambi a loro volta differenziati in “alta capacità” quando possono detenere più di 300 suini, e “bassa capacità” meno di 300 suini);
  • III) stalle di transito.

Le misure di biosicurezza definite dal decreto sono state divise in due categorie: strutturali e gestionali.

Le misure strutturali

Le misure strutturali sono legate a com’è fatto l’allevamento: quali strutture, locali, materiali/attrezzature sono presenti, dove sono disposte, in che stato di conservazione/manutenzione si trovano, ecc. Purtroppo, nelle realtà di campo è difficile che un allevamento riesca a soddisfare contemporaneamente tutti i requisiti strutturali previsti. Anche il legislatore ne è consapevole, infatti, in certi casi, se in allevamento vengono rilevate non conformità strutturali, è prevista la possibilità di adottare misure gestionali compensatorie, finalizzate a ridurre il rischio di introduzione e diffusione di agenti patogeni. Nel Manuale esplicativo per gli allevamenti stabulati ad alta capacità sono disponibili, a titolo di esempio, 3 possibili planimetrie dell’allevamento “ideale”, che rispecchia tutti i requisiti strutturali previsti.

Le misure gestionali

Le misure gestionali, invece, sono legate alla programmazione dei cicli, alle procedure di gestione e modalità applicative dei piani di lavoro e al comportamento di personale e visitatori. Nei Paesi del Nord Europa dicono “Biosecurity is an attitude”, la biosicurezza è questione di mentalità. Il rispetto delle misure gestionali di biosicurezza nella quotidianità richiede forte disciplina e non è facile perdere certe cattive abitudini, ma non dobbiamo sottostimare la loro importanza. Infatti, diversi studi hanno dimostrato come l’adozione di corrette misure di biosicurezza gestionali consenta di migliorare la produttività e la salute degli animali senza necessitare di investimenti economici consistenti, che sono al contrario spesso richiesti per l’implementazione delle misure strutturali.

Protocolli di pulizia e disinfezione

Riguardo ai protocolli di pulizia e disinfezione delle strutture, nel Decreto ministeriale, a prescindere dalla tipologia di allevamento, viene previsto il rispetto di un vuoto sanitario di almeno 2 giorni e l’articolazione delle operazioni in almeno 3 fasi distinte:

  • I) rimozione fisica del materiale organico e delle incrostazioni, anche grazie all’idropulitrice a pressione;
  • II) pulizia con detergente sgrassante e successivo risciacquo, seguiti dall’asciugatura;
  • III) disinfezione con prodotti di provata efficacia, nel rispetto di quanto previsto nelle istruzioni sul corretto uso del prodotto.

È stato inoltre previsto che per i veicoli che trasportano animali vivi debbano essere rispettate le stesse operazioni, dopo ogni scarico e comunque prima del carico successivo. A tale proposito, i trasportatori sono tenuti a conservare, per almeno 6 mesi, documentazione riportante almeno data, luogo della disinfezione, nome dell'impianto presso cui è stata effettuata la disinfezione e il nome del disinfettante utilizzato.

Tempi di adeguamento

Gli operatori responsabili di allevamenti e stalle di transito già registrati in Bdn hanno 12 mesi di tempo, dalla data di entrata in vigore del decreto (27/07/2022), per adeguare i propri stabilimenti. Tale scadenza non si applica agli allevamenti presenti all’interno di zone di restrizione per la Peste suina africana, che proseguono l'attività di allevamento solo qualora consentita dall'autorità competente. Invece, nel caso di nuovi stabilimenti, tutti i requisiti previsti dal decreto dovranno essere immediatamente garantiti. Infine, gli allevatori che per la costruzione delle recinzioni intendono avvalersi della deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi prevista dall'art. 1, comma 7, ultimo periodo, del Decreto-Legge n. 9 del 2022 (convertito, con modificazioni, nella Legge 7 aprile 2022, n. 29) dovranno informarsi presso l'autorità comunale territorialmente competente sui termini temporali e le modalità relativi alla cessazione della deroga e all'adeguamento delle recinzioni costruite.

Controlli ufficiali e categorie di rischio

I veterinari ufficiali dell'Azienda sanitaria locale verificheranno i livelli di biosicurezza degli allevamenti, utilizzando le nuove checklist e le funzionalità del sistema informativo ClassyFarm. Per il primo anno, il programma di controllo dei requisiti comprenderà almeno 1/3 degli allevamenti semibradi e l’1% del totale degli altri allevamenti. Il campione sarà rappresentativo e stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali (familiari, commerciali stabulati da riproduzione e da ingrasso). Per gli anni successivi, il campione verrà deciso sulla base del livello di allerta, della categorizzazione del rischio delle aziende e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza.

L'individuazione del campione di allevamenti verrà effettuata dai veterinari ufficiali attraverso il sistema ClassyFarm prendendo in considerazione:

  • I) la capacità massima dell'allevamento e il turnover degli animali al suo interno;
  • II) precedenti non conformità ai criteri di biosicurezza;
  • III) livello di biosicurezza ottenuto, anche in autocontrollo col proprio veterinario aziendale, dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema.

In aggiunta, potranno essere presi in considerazione anche:

  • I) positività per agenti eziologici oggetto di piani di sorveglianza ed eradicazione (ad esempio Aujeszky);
  • II) percentuale di mortalità intraziendale;
  • III) livello di consumo dei farmaci veterinari in azienda rispetto alla mediana regionale;
  • IV) altri criteri di rischio individuati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, compresi quelli di natura ambientale e quelli legati alla densità di popolazione dei suini selvatici nell'area di competenza.

Il Piano nazionale Psa 2021

In attesa dell’approvazione da parte della Commissione europea del nuovo Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste suina africana in Italia per il 2021-2022, ad oggi è ancora vigente il Piano Psa 2021. Nell’Allegato 3 di tale Piano sono elencati i requisiti minimi di biosicurezza per 3 diverse tipologie di allevamenti: “non commerciali” (che corrispondono ai familiari del Dm 28 Giugno 2022), “commerciali” (che corrispondono ai commerciali stabulati del Dm 28 Giugno 2022) e i “bradi o semibradi”. In questo caso, non vengono previste differenze in funzione della capienza massima o del turnover di animali e non è stata fatta una categorizzazione delle misure di biosicurezza tra strutturali e gestionali.

I criteri di biosicurezza elencati in questo allegato vengono utilizzati come requisiti minimi di riferimento dai veterinari ufficiali in tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle zone soggette a restrizione per Psa) nel corso delle verifiche in allevamento. In caso di riscontro di non conformità, i servizi veterinari della Azienda sanitaria locale territorialmente competente, oltre all’eventuale l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’allevatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti e al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse.

Escludendo i requisiti per la predisposizione del piano di biosicurezza aziendale, tutti i principi e i concetti previsti nelle misure di biosicurezza elencate nell’Allegato 3 del Piano nazionale Psa sono stati riportati e integrati nel Dm 28 giugno 2022.

Il Regolamento (Ue) 2021/605

Nell’Allegato 2 del Regolamento (Ue) 2021/605 sono elencate le misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III per la Psa, che si integrano con quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale del Commissario straordinario per la Psa n. 4 del 28-06-2022.

La maggior parte dei principi e dei concetti previsti in questa normativa comunitaria, per molti aspetti sovrapponibili a quelli dell’Allegato 3 del Piano nazionale Psa, sono stati integrati nel Dm 28 giugno 2022. Le poche differenze presenti, oltre a quelle inerenti ai requisiti per la predisposizione del piano di biosicurezza aziendale, riguardano principalmente misure igienico-sanitarie (come l’obbligo di lavarsi e disinfettarsi le mani prima di accedere ai locali dove sono detenuti i suini) o le barriere fisiche (come il requisito che le recinzioni esterne debbano essere “a prova di bestiame”, a prescindere dalla tipologia di allevamento).

Cosa fare per adeguarsi ai requisiti di legge?

Dato il quadro normativo complesso, dove disposizioni di legge differenti sono previste per le diverse tipologie di allevamento, e poichè ulteriori normative possono essere vigenti a livello regionale, in questo articolo si è cercato di trasmettere un’informazione il più semplice e chiara possibile, decidendo di focalizzare l’attenzione sui requisiti di legge applicabili sull’intero territorio nazionale per i soli allevamenti commerciali stabulati.

Piano di biosicurezza aziendale

In accordo con tutte e tre le norme vigenti, ogni allevamento dovrà dotarsi di un Piano di biosicurezza, redatto insieme al proprio veterinario aziendale sulla base della tipologia di allevamento e del risultato della verifica in autocontrollo, e approvato dal servizio veterinario.

Nel Dm 28 giugno 2022 viene specificato che per gli allevamenti stabulati e semibradi ad alta capacità tale piano deve contenere tutti i requisiti gestionali previsti dalla normativa stessa. Invece, nell’All.3 del Piano nazionale Psa 2021 e nell’All.2 del Reg. (Ue) 2021/605 sono riportati i criteri minimi che devono essere contenuti nei piani di biosicurezza aziendale, rispettivamente per gli allevamenti commerciali stabulati e per gli allevamenti presenti all’interno di zone di restrizione per la Psa. Infine, nel Manuale esplicativo per i veterinari ufficiali, vengono definiti come criteri minimi da introdurre obbligatoriamente nel piano, quelli prescritti dall’All.2 del Reg. (Ue) 2021/605, anche per gli allevamenti non comprese in zone di restrizione per la Psa.

Di conseguenza, il Piano di biosicurezza aziendale deve comprendere almeno:

Gli 8 requisiti dell’All.2 del Reg. (Ue) 2021/605:

  1. la suddivisione in zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di azienda, quali spogliatoi, docce, mensa;
  2. la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l’ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;
  3. le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l’igiene del personale;
  4. norme per quanto riguarda l’alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile;
  5. un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;
  6. la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un’adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità;
  7. le procedure e le istruzioni per l’applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la manutenzione dei locali o degli edifici;
  8. un audit interno o un’autovalutazione per verificare l’applicazione delle misure di biosicurezza.

Per gli allevamenti stabulati e semibradi ad alta capacità, anche tutti i requisiti gestionali previsti dal Dm 28 giugno 2022.

Biosicurezza, aggiornamento sui requisiti di legge - Ultima modifica: 2022-09-14T13:26:19+02:00 da Annalisa Scollo

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