A distanza di circa un anno dalla proposta della Commissione europea, è stato varato il nuovo regolamento sul regime de minimis che, in sintesi, disciplina la possibilità concessa agli stati membri di effettuare limitati interventi di politica agricola nazionale. E c’è un’importante novità: il plafond concesso, appunto in “de minimis” è stato portato da 15mila a 25mila euro.
Si tratta del Regolamento (Ue) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (Ue) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Come noto, da molti anni gli interventi di politica nel settore agricolo sono appannaggio dell’Unione europea. Agli stati membri è rimasta ben poca agibilità in questo campo, soprattutto se si tratta di interventi che coinvolgono sostegni finanziari.
E c’è una ragione. In un mercato unico, quale quello dell’Ue, aiuti economici erogati da un governo al settore agricolo interno o anche solo a un singolo comparto possono facilmente diventare un fattore distorsivo della concorrenza rispetto agli agricoltori o allevatori degli altri stati che non beneficiano di quegli aiuti. Ecco perché le norme comuni europee vietano misure nazionali di sostegno all’agricoltura (e così peraltro vale per molti settori economici).
Un divieto che non è però assoluto. In primo luogo, in caso di crisi conclamate di mercato a livello nazionale o locale lo stato membro può intavolare un negoziato con Bruxelles per attivare aiuti e sostegni mirati e concordati.
E in secondo luogo esiste un regime che concede la possibilità di interventi a livello di stato membro, purché molto limitati quantitativamente: il “de minimis”, appunto. Che funziona stabilendo un limite di denaro da erogare in un triennio per ciascuna azienda. Così facendo, trattandosi di cifre basse diluite nel tempo, se da un lato possono arrecare qualche sollievo economico alle aziende coinvolte, dall’altro lato non vanno a impattare sulla concorrenza a livello europeo tra operatori dello stesso comparto.
Dunque, cosa accade con l’attuale riforma di questo regime? Due cose:
- Innanzitutto accade che la quantità di denaro erogabile per azienda in tre anni passa da 15mila euro a 25mila euro per quei paesi, come l’Italia, che tengono e aggiornano un registro degli aiuti “de minimis” (per gli altri paesi, l’aumento è solo fino a 20mila euro).
- Inoltre, il tetto di fondi erogati nel triennio a livello paese passa dall’1% a 1,25% della produzione agricola complessiva calcolata in valore.
Si tratta dunque di una notizia positiva. Per l’intero settore agricolo e in particolare per i diversi comparti zootecnici: latte, carne bovina, carne suina sono tra quelli particolarmente esposti alla variabilità dei prezzi che da qualche anno sembra diventata una caratteristica ormai strutturale.
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Stiamo discutendo del Regolamento (Ue) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (Ue) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Lo short link per scaricarlo da pc è: https://bit.ly/2IGWqdL
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Leggi l’articolo sulla Rivista di Suinicoltura n. 3/2019
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