Psa, diramata la nuova ordinanza

ordinanza 5 psa
Casi nei suini selvatici e focolai nei suini domestici confermati di Psa Fonte: Bollettino epidemiologico nazionale (Sito web: www.t.ly/MDFvK )
Emanata il 1° ottobre, l’Ordinanza commissariale 5/2024 che abroga le precedenti e dispone le nuove norme per il contrasto alla diffusione della patologia sul territorio italiano. Rimarrà in vigore fino alla fine di marzo 2025

Il Commissario straordinario per la Peste suina africana (Psa) Giovanni Filippini ha firmato l’Ordinanza n. 5-2024 per il contrasto alla patologia mediante specifiche misure di eradicazione e sorveglianza. Il provvedimento, che abolisce le precedenti ordinanze, resterà in vigore dalla sua emanazione, avvenuta lo scorso 1° ottobre 2024, fino al 31 marzo 2025.

Sono quattro i principali ambiti di interesse dell’ordinanza:

  1. contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;
  2. depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell’eradicazione della malattia;
  3. sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
  4. misure di biosicurezza negli stabilimenti.

Vengono poi specificate le modalità di comunicazione tra le Regioni e le autorità competenti, nonché le sanzioni previste in caso di violazione delle misure elencate.

Fig. 1 - In base alla distribuzione geografica della malattia in Italia, sono state identificate le seguenti aree: PL, LA, CL, CA

1) Contenimento della popolazione di cinghiali selvatici

Al fine di rendere discontinuo l’areale di distribuzione del cinghiale selvatico e limitare la diffusione della Psa verso territori attualmente indenni, il Gruppo operativo degli esperti (Goe), in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coordina nelle zone soggette a restrizione il potenziamento delle barriere stradali e autostradali tramite la chiusura o la gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente presenti sopra e sotto il solido autostradale, la relativa manutenzione, nonché la costruzione di ulteriori barriere fisiche.

2) Depopolamento dei cinghiali selvatici

Laddove è stato attuato il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali ovvero la costruzione di ulteriori barriere fisiche è individuata, a ridosso delle barriere stesse, una Zona di Controllo dell’espansione virale (Zona Cev) di dimensioni fino a un massimo di 10 km per lato, che come indicato nell’ Ordinanza n. 5 del 01/10/2024, è un’area in cui effettuare il depopolamento per la costituzione di una “zona bianca”, in combinazione con altre misure, per arrestare la diffusione della Psa.

Al momento l’elenco dei comuni ricadenti nella Zona Cev è stato definito sulla base del rischio di diffusione della malattia e sullo stato di avanzamento del rafforzamento delle barriere stradali e autostradali. Tale elenco sarà pertanto passibile di rimodulazioni successive sulla base delle valutazioni da parte del Goe.

L’attuale zona Cev è rappresentata in figura 2.

Fig. 2 - Distribuzione geografica dei suini domestici e selvatici testati per Psa nelle zone soggette a restrizione e nei restanti territori delle province limitrofe

Nella Zona Cev è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale. L’attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.

Nella Zona Cev il Commissario straordinario alla Psa, sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica e sentito il Goe, può autorizzare in deroga il depopolamento dei cinghiali selvatici definendone metodi e personale coinvolto.

L’attività di depopolamento è coordinata dalla struttura commissariale per il tramite dei Got e può essere svolta da

  • ditte specializzate appositamente incaricate,
  • forze armate,
  • polizia provinciale,
  • operatori abilitati al controllo faunistico,
  • nonché altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla Psa.

L’attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con le trappole e il metodo alla “cerca” con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso - non dall’interno dell’abitacolo - purché fermo e tale da consentire all’operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna.

Zone soggette a restrizione I non ricadenti nella Zona Cev

È vietata l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il Goe. I capi abbattuti in attività venatoria possono essere destinati all’autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus Psa e agli altri test previsti dalla norma.

Sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale utilizzando le trappole, il tiro selettivo, la girata con un cane e un massimo di sei persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale.

Zone infette e soggette a restrizioni (II e III) non ricadenti nella Zona Cev

È vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale) verso qualsiasi specie e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani.

È consentito il controllo della popolazione dei cinghiali tramite metodi selettivi, come l’uso di trappole o la caccia con 3 cani e un massimo di 15 persone per squadra.

Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona Cev e nelle zone indenni.

I capi abbattuti nelle attività di controllo devono essere testati per la Psa e possono essere destinati all’autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus Psa. Anche ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di stoccaggio, i capi dovranno risultare negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus Psa.

È vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II e III, incluse la Zona Cev, di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone.

È vietata la movimentazione dei capi catturati nelle zone soggette a restrizione se non finalizzata all’abbattimento o macellazione immediata all’interno delle zone stesse.

3) Sorveglianza epidemiologica

Cinghiali selvatici

Chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle Autorità competenti locali (Acl) e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’autorità competente stessa.

Ogni cinghiale morto, catturato e abbattuto nelle zone soggette a restrizione e nella Zona Cev, deve essere testato per Psa. Le carcasse degli animali morti devono essere smaltite secondo il regolamento (Ce) 2009/1069, mentre i capi catturati e abbattuti devono essere gestiti nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza specificate nell’ordinanza 5/2024. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell’Acl, è consentito l’interramento in loco dei capi ritrovati morti.

Suini domestici

Nelle Zone soggette a restrizione I, II e III, l’Acl campiona, in ciascun allevamento da ingrasso, ogni settimana i primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, qualsiasi suino morto superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. In aggiunta, negli stabilimenti da riproduzione dovranno essere campionati tutti i verri e le scrofe trovati morti.

4) Biosicurezza negli allevamenti

All’interno delle zone di restrizione I, II e III, l’Acl effettua la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiorna le relative checklist negli stabilimenti commerciali presenti valutando il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata di cui al regolamento di esecuzione 2023/594. In particolare, in questi stabilimenti l’Acl deve verificare se l’applicazione di tali requisiti nella specifica realtà aziendale consente di mantenere una netta separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento.

I suddetti controlli devono essere registrati nel sistema informativo Classyfarm.it entro 96 ore dall’esecuzione degli stessi.

Negli stabilimenti in cui sia accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di quindici giorni l’Acl dispone il blocco degli stabilimenti ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento. Nel caso in cui lo svuotamento venga effettuato tramite abbattimento degli animali non sarà dato seguito all’indennizzo ai sensi della legge n. 218/1988 a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili.

Misure di controllo nelle zone soggette a restrizione

L’Acl programma la macellazione immediata dei suini detenuti all’interno di stabilimenti familiari, e ne dispone il divieto di ripopolamento. L’Acl, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale Dgsaf prot. n. 12438 del 18 maggio 2022 garantendo che siano rispettate la numerosità massima consentita e adeguate condizioni di biosicurezza.

Nelle Zone soggette a restrizione II e nelle Zone infette le attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane, ludico-ricreative e sportive individuate nell’allegato II, con numero superiore a 20 persone, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali a seguito di parere favorevole espresso dalla Acl volto a verificare l’idoneità alle norme di biosicurezza dell’evento.

L’utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta e in Zone soggette a restrizione II è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere destinati all’utilizzo in aziende che allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole può essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno 30 giorni per il fieno e di 90 giorni per la paglia in siti dove sia garantita l’assenza di contatto con suini o l’applicazione di altro trattamento equivalente.

Nel caso in cui vengano rinvenuti maiali non identificati, si provvede al loro sequestro, abbattimento e distruzione. Le Regioni e le province autonome devono adottare azioni per impedire la proliferazione dei cinghiali nelle aree urbane, inclusa la gestione dei rifiuti. Le autorità devono anche garantire una raccolta puntuale dell’immondizia nelle aree pubbliche.

Flussi informativi

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite dell’Acl, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell’aggiornamento dei dati relativi all’anagrafe con particolare riferimento alla registrazione di tutti i morti entro 48 ore per le Zone soggette a restrizione ed entro 7 giorni per il resto del territorio nazionale nonché i dati relativi alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale Vetinfo (Bdn, Sinvsa, Sanan e Siman), al fine di consentire il costante monitoraggio dell’avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell’attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell’area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale.

Nelle Zone soggette a restrizione II e III, in caso di positività, l’Acl procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio di Psa. Viceversa, per le positività nelle Zone indenni, nelle Zone soggette a restrizione I e nelle province in cui il virus viene rilevato per la prima volta nel selvatico o per la prima volta nel domestico, la conferma ufficiale deve essere eseguita dal Cerep. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla Psa, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema Sinvsa.

Sanzioni

Per chi viola le misure di controllo della Psa, si richiama l’applicazione delle sanzioni penali per reati come

  • l’interruzione di servizio pubblico (art. 340 c.p.),
  • la diffusione di malattie animali (art. 500 c.p.),
  • e l’inosservanza di provvedimenti dell’autorità (art. 650 c.p.).

L’Ordinanza 5/2024, infine, si integra con 2 allegati:

  • Allegato I - Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali selvatici nelle Zone soggette a restrizione e nella zona Cev.
  • Allegato II - Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività con numero superiore alle 20 persone.

L’articolo è disponibile per i nostri abbonati sulla Rivista di Suinicoltura n. 10/2024

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Psa, diramata la nuova ordinanza - Ultima modifica: 2024-10-29T13:00:52+01:00 da Barbara Gamberini

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