Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvato l'8 maggio in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo recante disciplina della riproduzione animale.
Il provvedimento mira al riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori, attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell’ambito del settore. Il decreto individua i principi fondamentali relativi ai settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica ed, in particolare, prevede:
- il riconoscimento degli “Enti selezionatori” quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione di programmi genetici se in possesso di determinati requisiti;
- il riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è un necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;
- la specializzazione delle attività e la possibilità della separatezza delle funzioni tra la raccolta dati zootecnici nelle aziende e loro elaborazione ai fini della selezione da parte degli Enti selezionatori;
- la costituzione di un Comitato nazionale zootecnico (CNZ), con compiti di regolazione, standardizzazione e di indirizzo dell’attività di raccolta dei dati negli allevamenti;
- la costituzione di una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale e la definizione da parte del Ministero delle modalità di accesso ai relativi dati.
È opportuno evidenziare che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l’Autorità competente nazionale per il riconoscimento degli Enti selezionatori e degli Enti ibridatori. Al fine del riconoscimento, tali Enti devono soddisfare specifici requisiti, che diventano più stringenti se essi intendono avvalersi di un sostegno finanziario pubblico. Viene, inoltre, prevista la possibilità per tali Enti di aggregarsi in comparti produttivi anche al fine di rendere più efficiente la programmazione delle politiche di sostegno al settore.
Il provvedimento proposto recepisce il concetto di programma genetico, quale strumento che persegue degli obiettivi legati al miglioramento, conservazione, creazione, ricostituzione di una razza e, per la specie suina, l’ibridazione, individuando l’iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici, quale unico elemento fondamentale per l’individuazione della razza e per la sua certificazione.
Scopo del decreto in questione è anche quello di favorire la specializzazione di diversi servizi, quali: l’attività di miglioramento genetico e della biodiversità, distinte da quelle di raccolta dei dati e delle informazioni di interesse zootecnico; la valorizzazione dei dati raccolti (multifunzionalità dei dati) anche con la creazione di procedure informatiche di tipo open data, consultabili, previo accreditamento, dagli operatori del settore; l’ampliamento dei servizi offerti dalle Associazioni allevatori, con obbligo di utilizzo degli eventuali proventi, per attività istituzionali.
È inoltre prevista l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, di un Comitato Nazionale Zootecnico, che può essere articolato per attitudine produttiva, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell’attività di raccolta dati negli allevamenti. Tale Comitato sostituisce gli attuali Comitati Tecnici di Controllo (CTC) per il settore “Latte” e “Carne”, di cui rispettivamente ai decreti direttoriali n. 4392 del 7 marzo 2013 e n. 16989 del 28 agosto 2013.
Altro obiettivo fondamentale è quello di mettere a punto una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale, anche attraverso l’adeguamento di quelle esistenti, al fine di favorire l’organizzazione e l’armonizzazione dei dati raccolti negli allevamenti, di competenza nazionale, e renderli disponibili per la consulenza in agricoltura, di competenza regionale. Infine, coerentemente con l’impianto normativo della vigente legge n. 30 del 1991, che prevede, agli articoli 9 e 9-bis, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni sulla riproduzione animale e a completamento del testo di nuova formulazione, il decreto dispone di un sistema sanzionatorio, volto a punire in via amministrativa condotte non aventi rilevanza dal punto vista penale. Si tratta, invero, delle medesime sanzioni già previste dalla legge n. 30 del 1991, integralmente abrogata, e riportate nel testo come conseguenza punitiva della violazione dei nuovi precetti introdotti con il presente schema di decreto.