Psa: le nuove misure del commissario Filippini

commissario Filippini
Mappa della Zona di controllo dell’espansione virale (Cev)
Rafforzamento delle barriere, nuove regole sul depopolamento e limiti al ripopolamento suino con l’ordinanza 7 del 2025

Con l’Ordinanza 7, emanata il 30 ottobre 2025 e valida fino al 28 marzo 2026, il Commissario straordinario per la peste suina africana (Psa) Giovanni Filippini ha ridefinito il quadro per la gestione dell’emergenza. Il provvedimento integra e in parte sostituisce le precedenti ordinanze n. 3 e n. 4, con un’impostazione organica che mira, coerentemente con la visione strategica del Commissario, al contenimento strutturale della circolazione virale.

L’ordinanza aggiorna la delimitazione della Zona di Controllo dell’espansione virale (Cev), estesa e rimodulata in base all’andamento epidemiologico. Le mappe delineano un sistema di controllo progressivo che si integra con le aree di restrizione europee (Reg. Ue 2023/594).

Barriere fisiche: competenza ampliata e interventi d’urgenza

L’articolo 2 introduce un elemento innovativo: la possibilità per il Commissario di autorizzare la costruzione di barriere ex novo anche al di fuori della rete autostradale, utilizzando procedure semplificate per l’occupazione temporanea di terreni privati.
Le Regioni e le Province autonome restano titolari della manutenzione ordinaria, ma la pianificazione delle opere di contenimento — anche lungo infrastrutture ferroviarie e viarie — rientra ora in un disegno nazionale più centralizzato.
Si tratta di una misura che risponde alla necessità di chiudere i varchi ecologici che, soprattutto tra Toscana, Emilia e Liguria, continuano a favorire il movimento dei cinghiali infetti.

Depopolamento del cinghiale: obiettivi più estesi e poteri sostitutivi

Il capitolo sul depopolamento (art. 3–5) rappresenta il cuore operativo dell’ordinanza. Le Unità di gestione del cinghiale (Udg) diventano il riferimento territoriale per l’attuazione delle misure di controllo, con distinzioni precise tra zona Cev e zone di restrizione.

Zona Cev – Oltre al divieto generale di caccia collettiva, è ora consentita la “girata” con un solo cane limiere e un massimo di sei operatori nelle Udg senza positività da almeno quattro mesi. È una deroga mirata, pensata per conciliare la sorveglianza attiva con un contenimento più flessibile nelle aree di basso rischio.

Zone di restrizione I, II e III – Viene vietata ogni forma di attività venatoria verso il cinghiale, comprese le gare e l’addestramento cani. Il controllo resta affidato a operazioni di trappolaggio e tiro selettivo, fino a un massimo di 20 persone per unità di gestione. L’ordinanza prevede inoltre che il depopolamento sia effettuato anche all’interno delle aree protette, comprese riserve naturali e parchi nazionali. In caso di inerzia da parte degli enti gestori, il Commissario può intervenire in via sostitutiva, avvalendosi di ditte specializzate, forze armate e corpi di polizia provinciale, senza ulteriori obblighi formativi per gli operatori.

Zona di riduzione della densità (cluster Nord Italia) – L’estensione di questa fascia è portata a 20 km, con un target di densità zero nelle aree protette. Dove non sono presenti Udg, la caccia al cinghiale in tutte le forme è autorizzata dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026, in deroga all’art. 18 della Legge 157/92.

Sorveglianza e ricerca carcasse: più mirata e tecnologica

Sul fronte della sorveglianza passiva, l’Ordinanza 7/2025 rafforza l’impianto previsto dalla n. 3/2025, introducendo criteri di priorità territoriale.
La ricerca rinforzata delle carcasse deve concentrarsi nei corridoi ecologici, nelle aree ad alta densità e lungo i corsi d’acqua.
È inoltre ammesso, previo parere dell’Autorità competente locale (Acl), l’interramento in loco delle carcasse, se le condizioni geologiche lo consentono e nel rispetto delle norme di biosicurezza.

Viene poi confermata la centralità delle unità cinofile Enci, la programmazione mensile delle attività deve ora includere indicatori quantitativi dello “sforzo di monitoraggio”, come numero di celle battute, accompagnatori, file geografici (.gpx/.kmz) e mappa operativa. Ogni Regione è tenuta a trasmettere al Commissario e all’Enci la relazione mensile entro il 24 del mese.

Biosicurezza e ripopolamento: sospensione dei vuoti

Uno dei punti più rilevanti per gli allevatori è l’articolo 11, che aggiorna le regole sul ripopolamento degli allevamenti suini nelle aree di restrizione.
Rimane consentita la prosecuzione delle attività per le strutture attive alla data di emanazione dell’ordinanza, purché rispettino i requisiti di biosicurezza rafforzata.
Diversamente, è vietato il ripopolamento degli allevamenti vuoti situati in zona di restrizione, salvo deroga regionale o provinciale subordinata alla verifica delle condizioni sanitarie e strutturali.

Il ripopolamento degli allevamenti sede di focolaio o oggetto di abbattimento preventivo potrà avvenire solo secondo specifiche disposizioni commissariali.
Questa impostazione, più rigida, riflette la volontà di evitare reintroduzioni premature del suino in contesti epidemiologicamente instabili e di ridurre i rischi di amplificazione del virus.
Parallelamente, si riconosce la necessità di salvaguardare la continuità delle imprese già operative e di permettere una ripartenza graduata, caso per caso, sotto controllo pubblico.

Con l’Ordinanza 7/2025, la strategia del Commissario Filippini evolve da un approccio emergenziale a un modello di governance integrata, che mette a sistema depopolamento, barriere fisiche, biosicurezza e controllo venatorio.
L’attenzione si sposta sul coordinamento interistituzionale — tra Regioni, servizi veterinari e soggetti operativi — e sulla standardizzazione delle procedure in tutto il territorio nazionale.

Le novità introdotte, pur aumentando la complessità gestionale per gli operatori, puntano a garantire un contenimento più efficace e duraturo della malattia, evitando la frammentazione normativa che aveva caratterizzato le fasi iniziali dell’emergenza.
Se da un lato si impongono vincoli rigidi, soprattutto sul ripopolamento, dall’altro si potenziano gli strumenti operativi per il depopolamento e la sorveglianza.
Per il settore suinicolo si apre una fase delicata che mira a un equilibrio tra tutela sanitaria, esigenze produttive e sostenibilità del comparto.


L’articolo è disponibile per i nostri abbonati sulla Rivista di Suinicoltura n. 10/2025

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Peste suina africana: modificate le zone di restrizione

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2189 del 23 ottobre 2025, che modifica l’allegato del Regolamento (Ue) 2023/594 indicante le zone in restrizione in merito alla Peste Suina Africana.
Il Ministero della salute, con una nota del 29 ottobre, ha specificato che a seguito del ritrovamento di diversi cinghiali positivi alla Psa nel Comune di Piazza al Serchio (Lu), è stato disposto un ampliamento verso est della zona di restrizione 2 nelle Regioni Toscana e Liguria e, di conseguenza, anche della zona di restrizione 1, che ora include alcuni Comuni della provincia di Modena (Frassinoro, Pievepelago, Fiumalbo).

Rimane, quindi, la criticità dell’avanzamento della malattia in Toscana, sulla quale il Commissario sta intensificando i provvedimenti sulla fauna selvatica per arrestare l’ulteriore espansione.
Per il resto del territorio nazionale, invece, si continua a registrare un miglioramento della situazione epidemiologica che ha permesso di eradicare la malattia in Regione Calabria, tant’è che la Commissione europea ha revocato completamente le zone di restrizione nella Regione Calabria.

Psa: le nuove misure del commissario Filippini - Ultima modifica: 2025-11-18T10:00:26+01:00 da Laura Della Giovampaola

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