Proseguendo nell’esame del documento “Valutazione del benessere animale nella specie suina: manuale esplicativo controllo ufficiale”, pubblicato dal ministero della Salute nell’ambito del progetto Classyfarm, approfondiamo alcuni aspetti attinenti alle questioni legate alle pratiche di mutilazione degli animali negli allevamenti.
Innanzitutto, nel documento vengono specificate le operazioni che in ogni caso non sono consentite. Infatti il manuale chiarisce che “sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l’identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un’alterazione della struttura ossea”.
Alcune operazioni fanno eccezione
Detto questo, fanno eccezione, e quindi sono operazioni praticabili, la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; la riduzione delle zanne dei verri, quando necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza; il mozzamento di una parte della coda; la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; l’apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all’aperto e nel rispetto della normativa nazionale.
Solo se necessario
Inoltre, nel documento del Ministero viene sottolineato che il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare “le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali”. Dunque, diventa necessario, se del caso, modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.
È compito del veterinario
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata che disponga di esperienza nell’eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche adeguate. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.
A scopo identificativo
Negli allevamenti suinicoli si può frequentemente riscontrare la pratica di mutilazioni non consentite soprattutto per quanto riguarda la categoria dei suinetti e suini all’ingrasso quali il taglio di una parte dell’orecchio o l’apposizione dell’anello al naso senza comprovata necessità (nel qual caso scatta la deroga di legge).
La norma consente solo ed esclusivamente a scopo di identificazione degli animali la pratica delle incisioni auricolari ai suini; altrimenti l’incisione auricolare è considerata per il suino molto dolorosa.
Levigatura incisivi e mozzamento coda
Il mozzamento della coda e la troncatura e la levigatura dei denti sono pratiche manageriali largamente adottate nell’allevamento intensivo del suino, al fine di evitare la morsicatura della coda ed eccessive lesioni da morso; esse sono vietate per scopi diversi da quelli terapeutici. Queste pratiche causano effetti sia acuti che cronici sul benessere dei suini, e la loro efficacia nel prevenire le suddette problematiche è limitata, poiché riduce i sintomi del disordine comportamentale, ma senza risolverne le cause in modo definitivo. Ciò significa – spiega il manuale Classyfarm – che tali pratiche non devono essere utilizzate in maniera sistematica e routinaria, ma solamente come ultima risorsa e dopo aver ottimizzato i sistemi di gestione, nel caso in cui sia comprovata la presenza di ferite derivate da lunghezza dei denti. Peraltro, le prove della presenza delle ferite dovranno essere certificate e documentate tramite un’approfondita valutazione del rischio.
La mutilazione è quindi consentita solo nei casi di deroga sopradescritti, a condizione che lasci una superfice liscia intatta e che sia eseguita dal veterinario o da personale formato entro i sette giorni di vita dell’animale.
Riduzione delle zanne
Come per le altre mutilazioni la riduzione delle zanne dei verri è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. È ammessa solamente al fine di evitare le lesioni ad altri animali o per motivi di sicurezza, a condizione che sia eseguita dal veterinario o da personale formato, dotato dei mezzi idonei e operi in appropriate condizioni igieniche.
Castrazione
La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. Comunque, il Manuale del MinSalute chiarisce che “La castrazione dei suini di sesso maschile è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici”. Come eccezione, è consentita tramite buone pratiche chirurgiche a condizione che sia eseguita da personale formato (entro i 7 giorni di vita e comunque entro la maturità sessuale dell’animale) o dal veterinario con anestesia e analgesia prolungata.
La castrazione di suini di sesso maschile, secondo le situazioni derogate sopra descritte, è consentita a condizione che venga utilizzata una strumentazione che permetta di asportare i testicoli senza lacerazione o strappo dei tessuti (es. bisturi). La castrazione è altresì consentita tramite l’utilizzo di prodotti farmacologicamente attivi entro e non oltre la maturità sessuale. L’utilizzo di tali prodotti dovrà essere regolarmente annotato sui registri dei trattamenti, il quale verrà utilizzato come elemento di prova nella valutazione delle modalità di castrazione.
L’anello al naso
Il normale comportamento del suino comprende l’investigazione dell’ambiente circostante attraverso annusamento, grufolamento, leccamento e masticazione di eventuali oggetti nel box. L’applicazione dell’anello al naso, oltre che essere una procedura algica per il suino, ostacola la normale attuazione dei comportamenti innati e sociali dell’animale stesso. Secondo la normativa vigente non è consentita l’applicazione dell’anello al naso negli allevamenti intensivi; è ammessa qualora gli animali siano allevati all’aperto.
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