Il Manuale esplicativo per la valutazione del benessere animale, pubblicato recentemente dal ministero della Salute, nasce per fornire – come possiamo leggere in un articolo apparso sulla Rivista di Suinicoltura 8 – un sistema di check list a disposizione dei veterinari, con lo scopo di rendere “agevole, autorevole, omogenea e validata la verifica delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani”. Già da queste parole si capisce come il documento sia pensato per i veterinari ma i suoi contenuti siano di stretto interesse anche per gli allevatori di suini.
Iniziamo dunque, con questo articolo, una serie di approfondimenti delle varie parti di questo manuale, che, è bene ricordarlo, il MinSalute ha elaborato con il supporto tecnico-scientifico del Centro di referenza nazionale per il benessere animale (Crenba) e la collaborazione dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna (Izsler) e del gruppo tecnico regionale, composto dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Marche, Sardegna, Valle d’Aosta e Veneto.
Le check list
Le check list sono quei formulari che i veterinari possono utilizzare in corso di ispezione o audit nell’allevamento suinicolo rispetto al tema del benessere animale. Si tratta di documenti di grande importanza, perché consentono un agevole verifica della conformità (o non conformità) rispetto alla normativa specifica di settore; che tra l’altro – ecco un primo punto di importanza diretta per l’agricoltore/allevatore – sono validi anche per l’accertamento del rispetto dei criteri di “condizionalità” necessari per accedere ai premi della politica agricola comune (Pac).
Non solo: questa raccolta di informazioni sul benessere animale può diventare un tassello importante per definire il livello di rischio dell’azienda. Soprattutto se integrate con i dati già presenti nella Banca dati nazionale (Bdn), le valutazioni inserite dai veterinari aziendali in corso di autocontrollo (e cioè con le check list del sistema ClassyFarm) e le informazioni di ritorno dai macelli. È questa un’informazione importante, perché può aiutare a realizzare confronti aziendali rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali.
I dati di carattere generale
Ma vediamo un po’ meglio questa check list. Come precisa il Manuale del Ministero, la parte iniziale è data da una raccolta di informazioni generali, importanti anche non direttamente valevoli ai fini della valutazione di conformità o non conformità.
Più in particolare si tratta di informazioni sulla percentuale di animali allevati per ogni singola tipologia di pavimentazione (fessurato, pieno, parzialmente fessurato, grigliato in plastica o metallo, lettiera) per il settore svezzamento e ingrasso. Si passa poi a dati sui capi con coda tagliata (gruppi di animali o intero effettivo in allevamento). Queste informazioni – come indica il manuale – sono utili “per fornire indicazioni al Ministero e alla Ue sullo stato di avanzamento del Piano sul miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti suini e sulla prevenzione del ricorso alla caudectomia di routine”.
Si trovano quindi dati relativi ad allevamenti con animali destinati a produzioni tipiche che facciano uso di analgesici/anestetici per la castrazione dei suinetti; una informazione che viene raccolta dal Ministero per monitorare la diffusione di questa pratica.
Infine, viene annotata l’eventuale presenza di un manuale di “buone pratiche”. Anche se non si tratta di un adempimento obbligatorio, la presenza del manuale di buone pratiche è importante per concorrere a definire un minore livello di rischio.
Le categorie
La parte centrale della check list contiene le “categorie delle non conformità” (così come previste dalla Decisione della Commissione europea del 14 novembre 2006). Vediamole subito, come le elenca il manuale del MinSalute: personale, ispezione e controllo degli animali, tenuta dei registri, libertà di movimento, spazio disponibile, edifici e locali di stabulazione, illuminazione minima, pavimentazioni, materiale manipolabile, alimentazione abbeveraggio e altre sostanze, mutilazioni, procedure di allevamento. Dodici categorie, dunque, che vengono poi dettagliate nelle diverse parti del manuale.
Peraltro, ciascuna di queste categorie è riconducibile alle Aree di indagine del sistema ClassyFarm, vale a dire management aziendale, strutture e attrezzature, grandi rischi e sistemi di allarme e ABMs; in modo che i dati raccolti nel corso dei controlli ufficiali possano confluire nel sistema generale di categorizzazione di ogni singolo allevamento; e, per questa via, fornire preziose indicazioni operative agli allevatori.
Criteri di valutazione per gli ABMs
Concentriamoci ora sugli ABMs, un acronimo che in inglese suona come “animal-based measures” e che viene tradotto come indicatori di benessere misurabili direttamente sugli animali. La rilevazione delle ABMs è in grado di identificare condizioni di malessere anche quando non si ravvisano situazioni ambientali negative. Ciò è possibile perché la condizione di scarso benessere può essere collegata all’incapacità dell’animale di adattarsi all’ambiente in cui vive, anche se, tutto il resto, risulta idoneo dal punto di vista normativo.
Il Manuale specifica che le attività di osservazione del veterinario ufficiale per i parametri basati sulle misure dirette sugli animali sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta. Vediamole.
La prima opzione è indicata come “inaccettabile” o “insufficiente”, ossia condizioni che potrebbero impedire a uno o più animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle cinque libertà alla base del benessere animale; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale a una conferma o meno di una potenziale “non conformità legislativa”.
La seconda possibilità recita “accettabile” o “migliorabile” e tratta delle condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il soddisfacimento delle cinque libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale a una “potenziale conformità legislativa”.
Abbiamo infine “ottimale” o “superiore ai requisiti previsti”; e cioè la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di vivere in condizioni ottimali, e anzi chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti dalla legge.
Per il valutatore sarà sufficiente indicare una tra le tre condizioni di scelta per ogni classe di valutazione che, nelle misure dirette sugli animali, sono: svezzamento (suini dallo svezzamento all’età di 10 settimane); ingrasso (suini dall’età di 10 settimane alla macellazione o all’impiego come riproduttore); scrofe e scrofette (un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta o un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito, che sia stato fecondato almeno una volta).
La chiusura della check list
La parte finale e conclusiva della check list contiene gli esiti del controllo ufficiale, i provvedimenti adottati ed eventuali prescrizioni; ovviamente non mancano le parti per garantire il “diritto alla difesa” dell’allevatore sottoposto al controllo.