2014-2020

Pac, le scelte nazionali definitive

L’11% del plafond va all’aiuto accoppiato: la maggior parte delle risorse alla zootecnia

 

Il consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014 ha approvato un documento, da titolo “La nuova PAC: le scelte nazionali”, che contiene le decisioni italiane sull'attuazione nazionale della Pac 2014-2020.

Il documento integrale è disponibile sul sito istituzionale del Mipaaf www.politicheagricole.it.

La decisione presa dal CdM ha consentito al ministro Maurizio Martina di comunicare all'Ue, entro il termine stabilito del 1° agosto 2014, le scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova Pac fino al 2020.

L'Italia doveva prendere numerose e importanti decisioni per l'attuazione della nuova Pac, come l'agricoltore attivo, la soglia minima, la degressività, il capping, il valore dei titoli, gli aiuti accoppiati e tante altre (tab. 1, 2, 3 e 4).

Agricoltore attivo

Le decisioni che l'Italia doveva adottare erano tre:

- l'allargamento della lista nera;

- la soglia di non applicazione;

- i requisiti del'agricoltore attivo.

Il Reg. 1307/2013 (art. 9) prevede l'esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono a una lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Gli Stati membri potevano ampliare la “lista nera”.

Le decisioni italiane prevedono l'allargamento della lista nera ad altre tre categorie di soggetti:

- persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria, finanziaria e commerciale (es. società immobiliari);

- società che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o riassicurazione;

- pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo.

Le società partecipate da tali soggetti sono comunque “agricoltori attivi”. Inoltre un soggetto della black list è considerato “agricoltore attivo” se dimostra che la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di attività agricola.

Gli Stati membri possono decidere una soglia di non applicazione dell'agricoltore attivo ai soggetti che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5.000 euro nell'anno precedente.

Le decisioni italiane prevedono una soglia di non applicazione per i soggetti che hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo di:

- 5.000 € per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate;

- 1.250 € nelle altre zone.

Al di sotto di questa soglia, gli agricoltori sono automaticamente considerati “attivi”. Oltre la soglia di non applicazione, vengono considerati “agricoltori attivi”, i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti (tab. 1)

- iscrizione all'Inps, come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (Iap), coloni o mezzadri;

- possesso della partita Iva attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva relativa all'anno precedente. Per le aziende ubicate in misura maggiore del 50% in zone montane e/o svantaggiate è sufficiente il possesso della partita Iva attiva in campo agricolo.

La definizione di “agricoltore attivo” è molto ampia; tuttavia il requisito della partita Iva attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva costringerà molti agricoltori a un processo di adeguamento.

Sette pagamenti

Il Reg. 1307/2013 prevede un'articolazione dei pagamenti diretti in 7 tipologie, di cui 3 obbligatorie e 5 facoltative per gli Stati membri. L'Italia ha deciso di attivare 5 tipologie di pagamenti (tab. 4):

- pagamento di base: 58% del massimale nazionale;

- pagamento ecologico (greening): 30%;

- pagamento per i giovani agricoltori: 1%;

- pagamento accoppiato: 11%;

- pagamento per i piccoli agricoltori.

La decisione più rilevante è stata la percentuale del sostegno accoppiato, che è stata fissata all'11%, anziché al livello massimo del 15%.

Alla luce di queste decisioni, il pagamento di base è fissato al 58% del massimale nazionale; ricordiamo che il pagamento di base poteva essere fissato all'interno di una forbice tra il 18% e il 69% del massimale.

Regionalizzazione e convergenza

Le decisioni italiane in merito al calcolo dei nuovi titoli hanno confermato l'accordo tra Regioni e Ministero, già delineato nei mesi di aprile-maggio 2014, che prevede:

- la regionalizzazione applicata a livello nazionale, con una regione unica nazionale;

- la convergenza basata sul cosiddetto “modello irlandese”;

- il valore del pagamento greening calcolato come percentuale del valore di ciascun titolo del pagamento di base.

Tenendo conto di una superficie ammissibile nazionale di circa 12 milioni di ettari, il pagamento medio di base si attesta a circa 180 euro/ha (questo importo corrisponde al valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale), a cui aggiungere il pagamento green-ing di circa 93 euro/ha.

In sintesi, un agricoltore italiano percepisce un pagamento medio di 273 euro/ha, sommando il pagamento di base e il pagamento greening. A questo importo si somma il pagamento per i giovani agricoltori e il pagamento accoppiato, se l'agricoltore possiede i relativi requisiti.

Titoli sulla base dei pagamenti percepiti

I “nuovi titoli” verranno calcolati sulla base dei pagamenti percepiti dall'agricoltore nel 2014, anziché in base al valore dei titoli detenuti dall'agricoltore al 15.05.2014.

Questa scelta presenta importanti implicazioni:

- i pagamenti percepiti sui titoli in affitto vengono conteggiati a favore dell'affittuario;

- i pagamenti percepiti possono tengono conto anche dei pagamenti dell'Art. 68, anche se solo in alcuni casi.

Le scelte italiane prevedono che entrano a far parte dei pagamenti percepiti solamente i seguenti pagamenti dell'Art. 68: tabacco, patate e Danae racemosa. Questa decisione è molto importante e chiarisce ad esempio che l'Art. 68 del latte, dell'olio di oliva e dell'avvicendamento biennale non contribuiscono al “montepremi” dei pagamenti percepiti nel 2014.

Pagamenti accoppiati

Le decisioni italiane destinano al sostegno accoppiato (art. 52, Reg. 1307/2013) un plafond del 11% del massimale nazionale, che è pari a un importo di 429 milioni di euro per il 2015. Negli anni successivi l'importo diminuisce leggermente per effetto della diminuzione del massimale nazionale.

Il sostegno accoppiato è destinato a 8 settori produttivi e a 17 misure di intervento (tab. 3).

La maggior parte delle risorse sono destinate alla zootecnia (211,8 milioni di euro, pari al 49,3%), distribuite tra i seguenti settori: vacche da latte, bufale, vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi, ovicaprini.

Il sostegno ai seminativi (34% delle risorse) interessa sette settori: riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano duro (centro-sud), soia (nord) proteaginose (centro), leguminose da granella (sud).

La coltivazione di soia prevede un premio, concesso nelle regioni del nord Italia, con i seguenti limiti:

a) l'intera superficie per i primi cinque ettari;

b) per la superficie eccedente, il 10% della superficie.

Il premio alla coltivazione di proteaginose, concesso nelle regioni del centro Italia, è destinato alle seguenti colture: girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

Il premio alla coltivazione di leguminose da granella, concesso nelle regioni del sud Italia, è destinato alle seguenti colture: pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

All'olivicoltura è destinato un plafond di 70,5 milioni di euro, distribuito in tre misure che si possono cumulare:

- premi alle superfici olivicole nelle Regioni con superficie olivicola >25% Sau regionale (Liguria, Puglia e Calabria);

- premi alle superfici olivicole con una pendenza media superiore al 7,5% (Puglia e Calabria);

- premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale, i cui requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (Dop, Igp, biologico).

I dettagli sulle condizioni di ammissibilità saranno definite da un decreto ministeriale che sarà approvato nel mese di settembre 2014.

 

Allegati

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Pac, le scelte nazionali definitive - Ultima modifica: 2014-09-01T00:00:00+02:00 da Redazione Suinicoltura
Pac, le scelte nazionali definitive - Ultima modifica: 2014-09-01T15:16:34+02:00 da Redazione Suinicoltura

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