Il manuale esplicativo per il benessere del suino/8

benessere del suino
In questo ottavo articolo dedicato al documento del ministero della Salute nell’ambito del progetto Classyfarm un focus sulle strutture di allevamento e sui criteri da rispettare al fine di garantire il benessere degli animali

Procedendo nell’analisi del documento “Valutazione del benessere animale nella specie suina: manuale esplicativo controllo ufficiale”, pubblicato dal ministero della Salute nell’ambito del progetto Classyfarm, vediamo ora meglio alcuni aspetti legati alle strutture di allevamento, intese proprio come edifici e locali di stabulazione (ulteriori informazioni sui precedenti numeri della rivista).
In termini generali, nella normativa vigente in Italia viene prescritto che i locali di stabulazione per i suini debbano essere costruiti in modo da permettere agli animali di avere accesso a una zona in cui coricarsi che sia “confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita”. Per il benessere animale la presenza di una superficie piena risulta fondamentale, sia per il comfort che essa garantisce che per la possibilità di poter distribuire un buon materiale manipolabile (ad esempio, la paglia); mentre per il Manuale, i pavimenti totalmente fessurati “sono un alto fattore di rischio (Efsa, 2007)”.

benessere del suino
I suini, abitualmente, utilizzano aree separate per sdraiarsi e urinare/defecare, tranne quando si è in presenza di una serie di fattori stressanti dovuti a temperatura, malattie, alte concentrazioni di gas nocivi, ventilazione non ottimale; o quando la disponibilità di spazio nel sistema di stabulazione non è sufficiente, o ancora quando “il suddetto sistema è progettato o gestito in maniera poco accurata (Efsa, 2005)”. Inoltre, i suini devono potersi alzare con movimenti naturali e non devono essere presenti pavimenti scivolosi.
Il valutatore verifica, considerando il comportamento dei suini in particolar modo durante il periodo estivo (soprattutto per i pavimenti pieni), che all’interno del locale di stabulazione sia presente una parte di superficie pulita e asciutta sufficiente per ogni suino e che il sistema manageriale ne permetta il mantenimento. Nel documento del MinSalute, viene anche sottolineata la possibilità per tutti gli animali (comprese le scrofe in gabbia gestazione) di vedere altri suini.

Assenza di materiali e attrezzature nocivi

Si tratta di condizione di benessere generali che partono già dai materiali di costruzione, e in particolare di quelli per la realizzazione dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto. Tali materiali “non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati”. Inoltre i locali e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni. In particolare: “Le strutture devono essere progettate e gestite in modo da non causare lesioni agli animali. A tale proposito il valutatore dovrà verificare che le strutture siano integre e che non possano recare danno agli animali”.

Il locale infermeria

Le norme di legge prevedono che venga istituito un locale apposito per il ricovero degli animali ammalati o feriti tale che possa garantirne l’isolamento e, se del caso, munito di idonea lettiera asciutta e confortevole. Una infermeria, insomma. Qualora infatti, il grado di benessere o lo stato sanitario di un animale sia ritenuto non idoneo oppure le condizioni di aggressività di un soggetto siano tali da farlo considerare un rischio per sé stesso o per gli altri capi in allevamento, è necessario isolare o separare l’animale dal resto del gruppo in un locale infermeria dedicato. Ecco perché l’infermeria deve risultare vuota se non vi sono animali che richiedano di esservi custoditi. Non solo: questa area deve essere segnalata tramite “apposita cartellonistica o altra indicazione scritta o segnalata sulla planimetria aziendale”. Deve ovviamente essere fornita di lettiera confortevole, paglia o materiali similari, tappetini di gomma morbida o altre pavimentazioni idonee.
Il Manuale Classyfarm chiarisce però che l’isolamento individuale deve essere condotto se la “valutazione clinica e di benessere del soggetto lo necessita e solo in casi di estrema gravità”.

Gli edifici e la gestione degli alimenti

Approfondiamo ora il capito del Manuale che si occupa del nesso tra locali e strutture da un lato e distribuzione degli alimenti dall’altro. Partendo sempre dalla normativa: il Decreto legislativo 146/2001 prevede che locali e attrezzature debbano essere concepiti, costruiti e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti. A tale proposito i mangimi dovranno essere “immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell’alimentazione degli animali”. Le aree di stoccaggio e i contenitori saranno mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, saranno attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Inoltre, dovranno essere puliti regolarmente per evitare un’inutile contaminazione incrociata. Le sementi saranno immagazzinate in modo tale da non essere accessibili agli animali. I mangimi, sia medicati che non medicati, destinati a diverse categorie o specie di animali saranno immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione a capi a cui non sono destinati.

Ripari per gli animali nelle aree esterne ai fabbricati

Per quanto riguarda i capi custoditi al di fuori dei fabbricati, sempre il Decreto legislativo 146/2001 prevede che venga fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle “intemperie, dai predatori e da rischi per la salute”.
In base alle possibilità del luogo adibito infatti, dovrà essere fornito un riparo naturale (ad esempio alberi) o un manufatto (quale una tettoia) configurabile con lo spazio disponibile per gli animali. Sarà considerata adeguata la condizione che prevede la possibilità di avere “aree esterne a disposizione con la presenza di ripari artificiali accessibili, sufficienti e idonei ai rischi ambientali e al numero dei suini”.

Il manuale esplicativo per il benessere del suino/8 - Ultima modifica: 2020-05-20T09:45:57+02:00 da Lucia Berti

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