Movimentazioni in zona di restrizione in Emilia-Romagna

trasporto su strada
Con successivo chiarimento, confermate le modalità ordinarie per gli spandimenti degli allevamenti in biosicurezza rafforzata

 

La gestione dei cinghiali è ancora lontana dall’essere sotto controllo e le aziende suinicole, che hanno animali sani, vivono una situazione surreale per il deprezzamento delle carni e le difficoltà gestionali, pur mantenendo fuori dai cancelli la peste suina africana di cui i cinghiali sono i principali portatori.
Il Ministero della Salute ha da tempo fornito le procedure operative per assicurare l’attuazione armonizzata su tutto il territorio nazionale delle misure previste dal regolamento (Ue) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie prevedendo deroghe al divieto di movimentazione dei suini in zona di restrizione, a determinate condizioni di biosicurezza, e disciplina gli spandimenti in zona di restrizione.
Sulla base di queste procedure, la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta emanato una nota riassuntiva che contiene quanto richiesto in Regione Emilia-Romagna per la concessione delle deroghe alla movimentazione di suini detenuti, sottoprodotti di origine animale (Soa) e materiale germinale da zone di restrizione I e II per Psa.
La nota, in un primo momento ha generato un po’ di scompiglio per quanto disposto relativamente agli spandimenti. Con successiva nota dirigenziale, sollecitata da Confagricoltura Emilia Romagna, è stato chiarito che gli allevamenti suinicoli che rispettano la biosicurezza rafforzata seguono, di fatto, le regole ordinarie.
Ecco i punti salienti del documento regionale

1. MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI

A) Zona restrizione I

Accasamenti (consentito solo in allevamenti di tipo commerciale)

Gli allevamenti devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate così come previsto dall'Allegato III del Reg. (Ue) n. 2023/594, nonché del d.m. 28 06 2022 e essere dotati di apposita deroga per il proseguimento/ripresa attività; gli animali possono provenire sia da allevamenti situati in zone di restrizione per Psa sia da zone libere da malattia.

Movimentazioni “da vita”

• l’allevamento di partenza deve garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate come da Allegato III del Reg. (Ue) n. 2023/594, nonchè del d.m. 28 06 2022, e deve avere apposita deroga alla movimentazione di suini vivi;
• gli animali possono essere movimentati anche verso territori liberi da malattia in base ad una valutazione del rischio che tenga in considerazione il livello di biosicurezza degli allevamenti, la densità dell’area e ogni altro elemento ritenuto utile a tale scopo dal Servizio Veterinario competente sull’allevamento di destino. La movimentazione deve avvenire nel rispetto del seguente protocollo sanitario:
1. sorveglianza con test Pcr per Psa nello stabilimento di spedizione settimanalmente con esito negativo sui primi due suini morti di età superiore ai 60 gg, (se assenti, su qualsiasi suino morto svezzato in ciascuna unità epidemiologica) con ottenimento dell’esito negativo prima di autorizzare la movimentazione;
2. se nei sette giorni prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti dia esito favorevole;
3. esame clinico nelle 24 ore precarico favorevole per Psa.

Movimentazioni verso il macello

• lo stabilimento di macellazione non deve essere designato;
• le carni ottenute mantengono la bollatura /marchiatura ordinaria prevista dal regolamento (Ue) 2004/853;
nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale, UE ed Export Paesi Terzi, nel rispetto in questo caso degli accordi previsti per i singoli paesi e delle indicazioni specifiche fornite dal Ministero della Salute;
• la movimentazione deve avvenire nel rispetto del seguente protocollo sanitario:
1. sorveglianza con test Pcr nello stabilimento di spedizione settimanalmente con esito negativo sui primi due suini morti di età superiore ai 60 gg, (se assenti, su qualsiasi suino morto svezzato in ciascuna unità epidemiologica) con ottenimento dell’esito negativo prima di autorizzare il movimento;
2. se nei sette giorni prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti dia esito favorevole;
3. esame clinico nelle 24 ore precarico favorevole per Psa;
4. nell’ambito delle attestazioni sanitarie del Dda (ex Modello 4), dovranno essere indicate chiaramente le seguenti diciture: • stabilimento localizzato in zona di restrizione I per Psa, • stabilimento che rispetta/non rispetta (cancellare la dicitura non pertinente) le condizioni di biosicurezza rafforzate previste dal Regolamento (UE) 2023/594

B) Zona restrizione II

Accasamenti

• Gli allevamenti devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate così come previsto dall'Allegato III del Reg. (Ue) n. 2023/594, nonché del D.M. 28 06 2022 ed avere apposita deroga per il proseguimento/ripresa attività;
• accasamento consentito sia da allevamenti situati in zone di restrizione per Psa, sia da zone libere da malattia, solo verso allevamenti di tipo commerciale, ma comunque subordinato alla possibilità concreta di macellazione dei capi allevati al temine del ciclo produttivo e in funzione della situazione epidemiologica.

Movimentazioni “da vita”

• l’allevamento di partenza deve garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate come da Allegato III del Reg. (Ue) n. 2023/594 nonché del d.m. 28 06 2022, e avere apposita deroga per il proseguimento dell’attività;
• gli animali possono essere movimentati anche verso territori liberi da malattia, in base ad una valutazione del rischio che tenga in considerazione ogni elemento ritenuto utile a tal scopo dal Servizio Veterinario competente sull’allevamento di destino, con particolare riferimento alla biosicurezza, anche dal punto di vista gestionale e del contesto zootecnico locale;
• la movimentazione deve avvenire nel rispetto del seguente protocollo sanitario:
1. garantire la permanenza dei suini da movimentare nello stabilimento di partenza per 30 gg o dalla nascita, e in tale periodo, assenza di introduzioni da zona di restrizione II e III;
2. sorveglianza con test Pcr per Psa nello stabilimento di spedizione settimanalmente con esito negativo sui primi due suini morti di età superiore ai 60 gg, (se assenti su qualsiasi suino morto svezzato in ciascuna unità epidemiologica) con ottenimento dell’esito negativo prima di autorizzare la movimentazione;
3. se nei sette giorni prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti diano esito favorevole;
4. esame clinico nelle 24 ore precarico favorevole per Psa;
5. a destinazione, blocco delle movimentazioni, sorveglianza clinica e campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti di recente, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Movimentazioni verso il macello

• Lo stabilimento di macellazione deve essere designato
1) Le carni ottenute mantengono la bollatura/marchiatura ordinaria prevista dal Regolamento (Ue) 2004/853
2) Nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale, UE ed Export Paesi terzi, nel rispetto in questo caso degli accordi previsti per i singoli paesi e delle indicazioni specifiche fornite dal Ministero della Salute.
Se l’allevamento non garantisce il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate 1. Macellazione solo per svuotare l’allevamento in quanto tale svuotamento è necessario all’adeguamento alle misure di biosicurezza rafforzate;
2. il mezzo di trasporto è sigillato dall’autorità competente per la spedizione;
3. le carni ottenute dovranno essere bollate/marchiate con bollo/marchio speciale (Art 47, par. 2 - Reg.2023/594)
4. le carni fresche possono essere commercializzate solo in ambito nazionale o inviate ad impianti che applicano uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsto dall’Allegato VII del Regolamento (Ue) 2020/687;
5. nessuna limitazione alla commercializzazione dei prodotti sottoposti a trattamenti di riduzione del rischio previsti all’Allegato VII del Regolamento Ue 2020/687se le carni vengono sottoposte a uno dei trattamenti di riduzione del rischio di cui all’Allegato VII del Reg. 2020/687 a livello nazionale, UE, ed export Paesi Terzi, nel rispetto in questo caso degli accordi previsti per i singoli paesi e delle indicazioni specifiche fornite dal Ministero della Salute.
• La movimentazione deve avvenire nel rispetto del seguente protocollo sanitario:
1. Sorveglianza con test Pcr nello stabilimento di spedizione settimanalmente con esito negativo sui primi due suini morti di età superiore ai 60 gg, (se assenti su qualsiasi suino morto svezzato in ciascuna unità epidemiologica) con ottenimento dell’esito negativo prima di autorizzare movimento;
2. se nei sette giorni prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti dia esito favorevole;
3. esame clinico nelle 24 ore precarico dei suini detenuti favorevole per Psa;
4. nell’ambito delle attestazioni sanitarie del Dda (ex Modello 4), dovranno essere indicate chiaramente le seguenti diciture:
- Stabilimento localizzato in zona di restrizione II per Psa
- Stabilimento che rispetta/non rispetta (cancellare la dicitura non pertinente) le condizioni di biosicurezza rafforzate previste dal Regolamento (Ue) 2023/594.

2. MOVIMENTAZIONI DI MATERIALE GERMINALE

L’allevamento di partenza deve garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate come da Allegato III del Reg. (Ue) n. 2023/594, e deve essere dotato di apposita deroga per il proseguimento delle attività.
La movimentazione deve avvenire nel rispetto del seguente protocollo sanitario:
1. nei 30 gg precedenti la raccolta non devono essere effettuate introduzioni da zona III, mentre le eventuali introduzioni da zona II devono essere effettuate secondo quanto previsto dal regolamento citato.
2. Sorveglianza con test Pcr per Psa nello stabilimento di spedizione, settimanalmente con esito negativo sui primi due suini morti di età superiore ai 60 gg, e ottenimento dell’esito negativo prima di autorizzare la raccolta;
3. qualora nei sette giorni prima della movimentazione oggetto di deroga non sia possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti diano esito favorevole;
4. esame clinico nelle 24 ore precedenti la raccolta dei suini detenuti favorevole per Psa;

3. MOVIMENTAZIONE DI SOTTOPRODOTTI

Liquami

La movimentazione di tali sottoprodotti deve avvenire nel rispetto del seguente protocollo:
l’Ausl autorizza l’invio di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami da stabilimenti situati in Zona di restrizione II per lo smaltimento:
1) in impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (Ce) n. 1069/2009 – Cat. 2, che assicuri l’inattivazione del virus Psa (Incenerimento, coincenerimento, combustione, biogas, compostaggio, produzione di fertilizzanti organici);
2) in alternativa, il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami, devono essere spostati rispettivamente dopo 42 e 60 giorni dall’inizio della decorrenza dei divieti per essere destinati a qualsiasi destino, conformemente alla normativa in materia, compreso l’uso agronomico (movimentazioni accompagnate da Ddt).

Sottoprodotti di origine animale (Soa)

I Soa derivanti da suini provenienti da zona II devono essere gestiti come indicato nel Reg. (Ue) n. 2023/594: con mezzi registrati ai sensi del Reg. 1069/09 per il trasporto di Soa di categoria 2, dotati di navigatore satellitare; in assenza di navigatore, occorrerà apporre sigilli ufficiali all’automezzo ed effettuare prenotifica all’Acl a destino per lo svincolo. Il materiale di Categoria 2 deve essere inviato esclusivamente ad impianti di trasformazione (sterilizzazione) o incenerimento o coincenerimento come da “Regolamento Ce 1069/2009, articolo 24, lettere a, b, c.

Il materiale di Categoria 3 può essere inviato anche ad impianti di produzione Pet Food e biogas/compostaggio (Articolo 24, lettera e, g). Può inoltre essere consentito anche il transito in un impianto di deposito temporaneo (magazzinaggio di Soa senza manipolazione come da “Regolamento Ce 1069/2009, articolo 24, lettera i, purché per tale passaggio sia stato valutato il rischio dall’Ac come “trascurabile per la diffusione della Psa “e che tale impianto sia posto in un luogo più vicino possibile al sito di spedizione.

Deroghe

Per le movimentazioni “da vita” verso altre Regioni e per tutte le movimentazioni da e verso Zona di Restrizione II è necessario richiedere deroga alla Regione tramite mail all’indirizzo: biosicurezzaallevamenti@regione.emilia-romagna.it
Negli altri casi, la richiesta di deroga va inoltrata al Servizio Veterinario territorialmente competente.

Spandimento agronomico

“Esprimiamo apprezzamento – sottolinea Confagricoltura Piacenza - per la nota di chiarimento della dirigente dell’Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti, dottoressa Anna Padovani, emanata relativamente alla gestione di liquami e letame prodotti da suini detenuti in Zone di restrizione II”.
Il documento precisa che la distribuzione palabile con ricopertura tramite aratura profonda almeno 40 cm e interramento profondo del liquame a profondità di almeno 35 cm è la metodica che garantisce il minor rischio sanitario. Tuttavia, agli allevamenti che risultano dotati dei requisiti di biosicurezza rafforzata e che vengono sottoposti a sorveglianza continua dei suini morti, può essere consentito lo spandimento agronomico all’interno della medesima zona di restrizione di tipo II, come disciplinato dalla specifica normativa regionale di settore (riportata nel “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue” in vigore in Emilia-Romagna).
“Di fatto - sintetizza Confagricoltura Piacenza - per gli allevamenti in biosicurezza rafforzata si torna alle consuete procedure”.


L’articolo è disponibile per i nostri abbonati sulla Rivista di Suinicoltura 7/2024


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Movimentazioni in zona di restrizione in Emilia-Romagna - Ultima modifica: 2024-07-16T16:56:40+02:00 da Annalisa Scollo

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