Obbligo formativo per chi lavora con animali registrati in Bdn

animali Bdn
Da gennaio 2025, gli operatori, trasportatori e professionisti che lavorano con animali identificati nella Bdn è obbligatorio frequentare corsi di formazione periodica in sanità e benessere animale. Con l’obiettivo di rafforzare competenze su malattie, biosicurezza, obblighi normativi e buone prassi

Secondo il Decreto 6 settembre 2023 del Ministro della Salute “Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (Ue) 2016/429” gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati in Bdn sono tenuti ad assolvere l’obbligo di frequenza a percorsi formativi in materia di sanità e benessere animale con l’obiettivo di acquisire adeguata conoscenza in merito.

Formazione obbligatoria dal 2025

Il Dm si applica a far data dal 1° gennaio 2025 e prevede che gli interessati effettuino il primo corso entro il 31 dicembre 2025, in seguito gli operatori saranno tenuti a partecipare a un programma formativo dedicato almeno una volta ogni 3 anni, mentre i trasportatori e i professionisti degli animali almeno una volta ogni 5 anni.
Le indicazioni contenute in una ulteriore nota ministeriale del primo aprile chiariscono che nel caso in cui l’operatore sia una persona giuridica, l’obbligo formativo è a carico del rappresentante legale.
I programmi formativi possono essere erogati in presenza o in modalità Fad e in ogni caso devono prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con verifica delle conoscenze acquisite mediante una prova di valutazione.

Chi eroga i corsi e come si svolgono

La formazione può essere erogata solo da alcuni soggetti, tra i quali: Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche avvalendosi dei Centri di referenza nazionali (CdRN); dipartimenti di medicina veterinaria delle Università; la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (Fnovi) e gli ordini provinciali dei medici veterinari; le società scientifiche di settore inserite nell'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017; gli enti di formazione inseriti nell'Albo dei provider «ECM», ivi incluse le aziende sanitarie locali; i soggetti inseriti nell'elenco di erogatori del sistema «Sviluppo professionale continuo - Spc» costituito presso la Fnovi.

I docenti dei programmi formativi devono essere medici veterinari di comprovata esperienza negli ambiti oggetto dei programmi formativi, valutata dagli enti erogatori. I medici veterinari possono essere affiancati da esperti appartenenti ad altri profili professionali per approfondire determinati contenuti oggetto della formazione.

La durata minima e i contenuti dei corsi sono distinti per specie o gruppo di specie di animali detenuti in via prevalente dall’operatore.  La durata minima può essere ridotta del 30% per ogni modulo del programma formativo sulla base della capacità strutturale dello stabilimento dichiarata in Bdn.

I percorsi formativi sono finalizzati ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze adeguate in materia di benessere animale e in particolare, come indicato nel decreto, devono approfondire: le   principali  malattie  elencate  degli  animali,  comprese  quelle  trasmissibili  all’uomo  e  relativo  rischio  di   diffusione;  oneri  e  obblighi  degli  operatori  e  dei  professionisti degli animali con particolare riferimento agli  obblighi  di  sorveglianza  passiva,  di  notifica  e  di   comunicazione;  principi di biosicurezza; interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana;  buone prassi di allevamento; resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica.

Esoneri, scadenze e criticità organizzative

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi gli operatori e i professionisti degli animali che in attuazione di ulteriori norme siano già tenuti ad un obbligo formativo, con attestato di frequenza e apprendimento, i cui contenuti comprendono queste tematiche. Qualora i contenuti coincidano solo in parte, l’esonero sarà parziale e l’operatore o il professionista degli animali dovranno acquisire i restanti contenuti attraverso la frequenza delle relative sezioni dei programmi formativi. Si ravvisa in merito la possibilità di prevedere un’armonizzazione di questi corsi di formazione con quelli relativi al benessere animale disposti per il Sistema di qualità nazionale benessere animale (Sqnba), sebbene una nota ministeriale chiarisca sin da ora che la sovrapposizione dei contenuti è meramente parziale.

Dai corsi oggetto del decreto sono esonerati gli operatori e i professionisti degli animali degli allevamenti familiari e di quelli amatoriali degli animali da compagnia; per quest’ultimi il Dm prevede l’onere a carico delle regioni e province autonome di organizzare, anche tramite le Asl, eventi formativi a partecipazione volontaria.

Le Associazioni di categoria possono organizzare i programmi di formazione purché nel farlo si avvalgano di uno dei soggetti erogatori autorizzati dal Dm, ma ad oggi vi è la difficoltà pratica legata alla impossibilità di poter procedere con la creazione di nuovi corsi nel 2025 visto che il Decreto prevede che i soggetti erogatori trasmettano entro il 31 ottobre dell’anno precedente i corsi da effettuare nel triennio successivo. È tuttavia verosimile che il Ministero della Salute assecondi le richieste di far riaprire la piattaforma e garantire la possibilità a prevedere il caricamento di ulteriori corsi in presenza per il 2025.

In breve: formazione obbligatoria – Cosa sapere

  • A chi si rivolge: Operatori, trasportatori e professionisti degli animali registrati in Bdn.
  • Obbligo attivo dal: 1° gennaio 2025.
  • Prima scadenza: Conclusione del primo corso entro il 31 dicembre 2025.
  • Frequenza successiva:
    • Ogni 3 anni per operatori
    • Ogni 5 anni per trasportatori e professionisti degli animali
  • Durata e contenuti: Percorso formativo di almeno 18 ore (riducibile del 30% in base alla struttura aziendale), come previsto dal Decreto Ministeriale 6 settembre 2023, in materia di sanità e benessere animale, con approfondimenti su:
    • malattie degli animali, incluse le zoonosi
    • obblighi di sorveglianza e notifica
    • principi di biosicurezza
    • interazione tra sanità animale e salute umana
    • buone prassi di allevamento
    • resistenze farmacologiche, inclusa quella antimicrobica
  • Formazione: In presenza o Fad, con prova finale e rilascio attestato.
  • Erogatori autorizzati: Iizzss, Università, Fnovi, provider Ecm, altri soggetti accreditati.
  • Esoneri: Solo per chi ha già assolto obblighi formativi analoghi (totali o parziali).
  • Corsi per amatoriali: Non obbligatori, ma previsti eventi formativi regionali a partecipazione volontaria.

Il sito della Piattaforma nazionale formazione operatori, trasportatori, professionisti degli animali (https://pinfoa.izsler.it/) indica tutti i corsi in presenza e in Fad già approvati.


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Obbligo formativo per chi lavora con animali registrati in Bdn - Ultima modifica: 2025-05-26T15:20:26+02:00 da Laura Della Giovampaola

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