Sono molte le linee genetiche considerate inadatte alla produzione delle Dop. È quanto emerso dall’anticipazione comunicata nei mesi scorsi da Anas e Crea sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal Dm del 5 dicembre 2019. E ora scoppia la polemica.
A seguito delle tante voci che si sono levate, vale la pena offrire al lettore una cronaca dei fatti.
Come spesso succede però, per comprendere il presente, occorre fare un passo indietro nella storia. Tranquilli non si vuole tornare alla metà degli anni ’90 quando i principali marchi di prosciutto hanno ricevuto il riconoscimento della Denominazione di origine protetta (Dop), anche se a ben guardare proprio l’applicazione di quel Disciplinare di produzione conteneva in sé parecchi di quegli elementi che poi nel corso degli anni sono diventati oggetto del contendere. Occorre riconoscere che tra i suoi alti e bassi, la cosiddetta Dop ha finito per rappresentare un ombrello che spesso ha tutelato i produttori, soprattutto per la tipicità delle produzioni nazionali che non avevano e, non hanno tuttora, eguali rispetto ai suini allevati nel resto d’Europa e nel resto del mondo (Spagna esclusa per una piccola quota delle sue produzioni). Va però riconosciuto che chi vive nel settore da parecchio tempo, ha visto il comparto mutare profondamente nel corso degli anni: riduzione nel numero delle scrofe, concentrazioni sempre maggiori, integrazione verticale, ecc. A rompere lo status quo di un equilibrio già precario, ci ha pensato il cosiddetto scandalo “prosciuttopoli” scoppiato a febbraio 2017 nato in seguito all’accertamento di un utilizzo su larga scala di un tipo genetico non ammesso all’interno della Dop. Per correre ai ripari, si è provveduto a maggio 2018 al commissariamento dei 2 enti di controllo dei Consorzi: Ipq e Ineq con l’entrata in campo di Icqrf. Tale commissariamento veniva revocato dal Ministero dopo 6 mesi circa in quanto si riteneva non sussistessero più le condizioni di emergenza che avevano portato all’atto coercitivo. Nel corso del 2019 veniva inoltre elaborato il nuovo piano dei controlli Prosciutto di Parma e San Daniele che sarebbero divenuti attivi dal 1° gennaio 2020.
Il Dm 5 Dicembre
Proprio in questo contesto di rinascita, si va a collocare l’emanazione del decreto ministeriale del 5 dicembre 2019 “Tipi genetici” che nasce con la volontà di andare ad individuare quelli che possono essere i tipi genetici autorizzati nell’ambito delle produzioni Dop oltre alle razze del Libro genealogico italiano. Dopo aver specificato all’articolo 2 che i tipi genetici diversi rispetto alle razze del Libro genealogico devono essere regolarmente iscritti nella “Lista degli altri tipi genetici”, all’articolo 3 punto 1 si dice, citiamo testualmente per evitare fraintendimenti: “gli Enti selezionatori o ibridatori, interessati all’iscrizione di un tipo genetico nella “Lista degli altri tipi genetici”, presentano apposita istanza a mezzo Pec all’Anas, fornendo le informazioni indicate dalla procedura metodologica denominata “Requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle Dop”, di cui all’allegato II”. Il punto 2 chiarisce che Anas una volta effettuata l’istruttoria e giudicata corretta e completa, la trasmette al Crea-Za che al punto 3 viene espressamente indicato come l’organismo chiamato ad esprime il parere in merito alla compatibilità del tipo genetico con gli schemi di selezione del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante. Il punto 4 attribuisce alla Disr (Direzione generale sviluppo rurale) il compito di adottare il decreto di approvazione o rigetto a seconda di quello che sia stato il parere relativo ai diversi tipi genetici presentati. Sempre all’articolo 3 ma al punto 5 si forniscono altre importanti indicazioni sulle tempistiche: “la valutazione dei tipi genetici nuovi viene conclusa entro 90 giorni dalla presentazione” mentre “la valutazione dei tipi genetici già in uso nel circuito tutelato viene conclusa entro 180 giorni dalla presentazione. Per i tipi genetici già in uso, gli Enti selezionatori o ibridatori devono presentare istanza di valutazione entro e non oltre il 30 giugno 2020”. Per completezza d’informazione va detto che i cosiddetti tipi genetici nuovi sono quelli mai riscontrati in uso fino al momento dell’emanazione del decreto. Per la complessità della vicenda e per chi non è avvezzo a destreggiarsi tra articoli e carte bollate prima di proseguire si invita il lettore a leggere il box “Pillole del Dm 5 dicembre, parte I”.
Allegato II, il punto nodale
Il punto nodale sul quale si regge la procedura d’istruttoria e la successiva valutazione, è contenuto nell’Allegato II denominato: “Requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle Dop”. Dopo aver ripreso al punto 1 modalità e tempistiche della richiesta ribadendo la necessità di compilazione da parte dell’ente ibridatore o selezionatore delle Schede 1 e 2 al punto 2 il decreto si sofferma sulle informazioni considerate nella procedura di valutazione. Al fine di non tralasciare nulla si riporta per esteso:
“le informazioni considerate sono le seguenti:
- Finalità del programma del tipo genetico (Scheda 1).
- Informazioni per ognuna delle razze o delle linee di fondazione utilizzate nella costituzione del tipo genetico (Scheda 2).
- Informazioni aggiuntive eventualmente fornite dall’Ente richiedente.
- Comunicazione commerciale diffusa dal produttore in Italia e all’estero.
- Esistenza di tipi genetici analoghi o assimilabili commercializzati per la macellazione a pesi leggeri ovvero già dichiarati non conformi in precedenza ancorché con diverse denominazioni.
- Informazioni riguardanti il tipo genetico eventualmente conservate nell’ambito dell’attività dell’Albo nazionale registri suini riproduttori ibridi.
Dopo aver passato in elenco le informazioni che saranno prese in considerazione per la procedura di valutazione, la normativa si preoccupa anche di indicare su quali elementi in particolare la valutazione stessa si baserà citando ancora testualmente: “sulla verifica degli obiettivi del programma genetico, che deve prevedere direttamente o indirettamente almeno i seguenti:
- mantenere o aumentare il grasso di copertura;
- mantenere o migliorare l’attitudine della carne alla stagionatura.
I dati contenuti nelle Schede 1 e 2 sono elaborati per verificare la coerenza interna dei dati forniti nonché la stima del progresso genetico per i due caratteri dirimenti: spessore del lardo e qualità della carne per la stagionatura.
Quest’ultimo forse è da ritenersi come passaggio fondamentale in quanto si ribadisce come le Schede 1 e 2 che devono essere compilate dagli enti selezionatori e/o ibridatori, saranno le basi sulle quali andare a controllare la correttezza dei dati forniti, nonché la stima del progresso genetico per quelli che sono espressamente indicati come i caratteri fondamentali: spessore del lardo e qualità della carne per la stagionatura.
Più avanti si indica che: “l’elaborazione dei predetti dati consente di verificare se la direzione della selezione del tipo genetico esaminato sia compatibile con le finalità del miglioramento delle tre razze tradizionali di riferimento del Libro genealogico italiano ed in ultima istanza con i requisiti qualitativi delle cosce stabiliti dai Disciplinari dei prosciutti Dop”.
Giunti a questo punto nuovamente si rimanda il lettore al box “Pillole del Dm 5 dicembre, parte II” che riassume i passaggi indicati.
Raccolta delle sequenze genomiche
Altro aspetto sicuramente importante viene poi disciplinato nell’articolo 4 in cui si prevede che “gli Enti selezionatori o ibridatori depositano nella Banca dati Riproduttori - Bdr del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - Sian le sequenze genomiche identificative di ogni maschio riproduttore di un tipo genetico risultato positivo al termine della procedura di cui all’articolo 3, da utilizzare negli allevamenti iscritti all’elenco ufficiale”. In altre parole i riproduttori maschi destinati a generare suini nell’ambito del circuito Dop e Igp devono essere tracciati tramite la fornitura del tipo genetico identificativo, la data di nascita dell’animale, il numero del certificato zootecnico dello stesso, nonchè i dati del Dna (nel decreto si specifica nel dettaglio il tipo di analisi genetica richiesta). Vedere box “Pillole del Dm 5 dicembre, parte III”.
Lo stato attuale
Il decreto “Tipi genetici” del 5 dicembre 2019 è stato aggiornato con decreto ministeriale del 10 giugno 2021 al preciso scopo di definire i tempi di uscita dal circuito dei tipi genetici non conformi. A tal proposito, le comunicazioni relative all’esito delle procedure di valutazione sono arrivate alla spicciolata nel corso dei mesi di giugno e luglio. Il motivo di questa dilazione temporale non è dato saperlo. L’unico elemento certo è che degli oltre 20 tipi genetici per i quali è stata presentata domanda di valutazione ai fini del Dm 5 dicembre 2019 si è registrato un preavviso di rigetto per la stragrande maggioranza di essi. Entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, gli enti selezionatori e/o ibridatori hanno avuto possibilità di presentare in forma scritta le loro osservazioni. Rimane la speranza che a seguito delle ulteriori informazioni fornite vengano riammessi quanti più tipi genetici anche in considerazione del loro vasto utilizzo sul mercato.
In questa intricata matassa si pone anche la proposta di modifica dei Disciplinari di produzione del prosciutto di Parma e del San Daniele, che si colloca da un punto di vista temporale in sovrapposizione alla vicenda in discussione attualmente e che ha interconnessioni pesanti con il Dm stesso.
Chiudiamo con la considerazione seguente: dal momento che la mancata approvazione delle linee ibride preclude il loro utilizzo per ogni tipo di produzione Dop, c’è da augurarsi che per il bene dell’intero comparto si possa giungere a una soluzione sostenibile per tutti gli attori della filiera.
Pillole del Dm 5 dicembre, parte I
Il decreto invita gli enti selezionatori o ibridatori che volessero iscrivere i propri tipi genetici nella “Lista degli altri tipi genetici” a presentare istanza all’Anas, fornendo le informazioni indicate dalla procedura metodologica.
L’Anas è incaricata di compiere l’istruttoria verificando la correttezza e la completezza della domanda che qualora soddisfi i requisiti, viene trasmessa al Crea-Za per il successivo iter.
Il Crea-Za è l’ente che di fatto è deputato a trasmettere il parere in merito alla compatibilità del tipo genetico con gli schemi di selezione del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.
La Direzione generale dello sviluppo rurale adotta il decreto di approvazione, o di rigetto, della richiesta di iscrizione del tipo genetico.
Sono fissati anche i tempi di valutazione: per i tipi genetici nuovi deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione o completamento dell’istanza; mentre la valutazione dei tipi genetici già in uso nel circuito tutelato deve essere conclusa entro 180 giorni dalla presentazione.
Per i tipi genetici già in uso, gli Enti selezionatori o ibridatori devono presentare istanza di valutazione entro e non oltre il 30 giugno 2020.
Pillole del Dm 5 dicembre, parte II
L’Allegato II dirime sulla questione “Requisiti di conformità del tipo genetico impiegato”
In particolare si indica come nella procedura di valutazione si andranno a considerare le informazioni contenute nelle Schede 1 e 2 che devono essere fornite dall’ente selezionatore e/o ibridatore.
Oltre a queste saranno considerate informazioni aggiuntive fornite, comunicazione commerciale a livello nazionale e internazionale, esistenza di altri tipi genetici analoghi commercializzati per la macellazione a pesi leggeri, più eventuale altra documentazione sul tipo genetico in possesso dell’Albo nazionale registri suini riproduttori ibridi.
La valutazione si basa sulla verifica degli obiettivi del programma genetico, che deve prevedere direttamente o indirettamente almeno i seguenti:
• mantenere od aumentare il grasso di copertura;
• mantenere o migliorare l’attitudine della carne alla stagionatura.
In ogni caso le Schede 1 e 2 sono utilizzate per verificare la coerenza interna dei dati forniti nonché la stima del progresso genetico per i due caratteri dirimenti: spessore del lardo e qualità della carne per la stagionatura.
Pillole del Dm 5 dicembre, parte III
Con l’articolo 4 si costituisce l’obbligo per gli Enti selezionatori e/o ibridatori di fornire presso la Banca dati Riproduttori del Sian, le sequenze genomiche identificative di ciascun maschio riproduttore appartenente a un tipo genetico approvato, la data di nascita dell’animale e il suo numero di certificato zootecnico.menti: spessore del lardo e qualità della carne per la stagionatura.
Clicca qui per leggere il Decreto “Tipi genetici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.