Il benessere degli animali costituisce un elemento di sempre maggiore attenzione come è confermato dalla recente risoluzione del Parlamento europeo che, nel prendere atto con soddisfazione dello stato di attuazione del piano d’azione dell’Ue in materia di benessere degli animali durante il periodo 2006-2010, ha raccomandato la Commissione ad intensificare gli sforzi per il successivo piano d’azione che partirà nel 2011.
Il benessere animale per il settore suino ritorna alla ribalta in occasione dell’approvazione della legge comunitaria 2009 di recepimento delle direttive emanate sino a quell’anno e non ancora recepite.
L’elenco delle direttive comunitarie da recepire, ormai ridotto a qualche decina, dopo che è stato pressoché annullato il ritardo accumulato negli anni scorsi, comprende questa volta, nella sua versione codificata, anche la Direttiva 2008/120/Ce del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Si potrebbe quindi supporre che il benessere dei suini in allevamento sia stato fino ad oggi trascurato e dimenticato a tutto vantaggio dei bovini, il cui benessere è tutelato da una copiosa normativa in materia; in realtà non è così.
Norme fatte proprie dall’Italia
Già altre direttive comunitarie avevano provveduto ad emanare disposizioni per la tutela del benessere dei suini, e tali norme erano state recepite in provvedimenti nazionali italiani e, in particolare, nel D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 534 e nel D.Lgs. 20 febbraio 2004 n.53 che contengono le disposizioni previste negli articoli e nell’allegato I della nuova direttiva 2008/120/Ce che costituisce la versione codificata di tutta la normativa esistente.
Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.53, pubblicato in G.U. n. 49 del 28.2.2004, infatti, recependo le direttive 2001/88/Ce del 23 ottobre 2001 e 2001/93/Ce del 9 novembre 2001 e apportando numerose e sostanziali modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, ha profondamente innovato la normativa nazionale in materia di benessere dei suini in allevamento e ha, almeno temporaneamente, stabilito quali sono i requisiti strutturali, manageriali e sanitari ai quali gli allevamenti suini devono rispondere.
La versione codificata della Direttiva 2008/120 ha tenuto conto anche del parere che è stato adottato dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali il 10 ottobre 2007 su richiesta della Commissione europea e dell’Agenzia comunitaria per la sicurezza alimentare.
Alcune criticità
Il parere mette in luce i punti di debolezza del sistema di allevamento dei suini che devono essere tenuti in evidenza al fine di adottare norme di tutela del benessere ed evitare che tali criticità siano causa di malessere.
Le conclusioni dello studio riguardano:
a) la pavimentazione inadeguata, che causa lesioni agli unghielli, eccessiva crescita degli unghielli e dolore;
b) la contaminazione fecale dei suini, se lo spazio è troppo limitato o non correttamente progettato;
c) la mancanza di foraggio, che può indurre frustrazione specialmente per i suini alimentati in modo razionato;
d) un’alimentazione inadeguata o a basso contenuto di fibre, associata a frustrazione e dolore conseguente alla formazione di ulcere gastriche.
Inoltre, lo studio scientifico ha posto in risalto particolari situazioni di allevamento che provocano stress e agitazione nei suini, come la stabulazione delle scrofe in stalle individuali dallo svezzamento fino a quattro settimane dopo la copertura o il rimescolamento delle scrofe, a seguito della frequente formazione di nuovi gruppi, che provocano stress e accrescono l’aggressività.
Si è concluso anche che la stabulazione in gabbie delle scrofe lattanti limita gravemente la loro libertà di movimento e ne aumenta il rischio di frustrazione.
Inoltre, l’istinto alla costruzione del nido è legato a fattori ormonali interni, essendo forte la spinta in tal senso. Di conseguenza, è molto probabile che la mancanza di materiale per la costruzione del nido sia causa di stress e malessere.
Comportamenti inadeguati
Ulteriori conclusioni sono state tratte sull’assunzione di colostro da parte dei suinetti, sull’accesso al mangime complementare al latte materno prima dello svezzamento ai fini di ridurre fame e diarrea, sull’età allo svezzamento nel caso lo svezzamento prima delle quattro settimane provochi diarrea e ritardo degli incrementi ponderali.
Infine, si è osservato che il comportamento inadeguato di coloro che gestiscono gli animali nei confronti dei suini è stressante e induce paura.
Le raccomandazioni presentate nel parere scientifico evidenziano la necessità di migliorare le procedure di gestione dell’allevamento, le condizioni di pavimentazione che evitino le lesioni, nonché la progettazione delle strutture di stabulazione che consentano un contatto immediato tra la scrofa e i suinetti dopo il parto al fine di garantire l’assunzione del colostro e una buona termoregolazione, di evitare la formazione di gruppi con animali che non sono familiari tra di loro o che abbiano dimensioni o età molto differenti, di fornire mangime complementare al latte materno almeno una settimana prima dello svezzamento.
La selezione genetica volta ad accrescere la prolificità non deve portare, in media, a un aumento del numero dei suinetti superiore ai dodici suinetti nati vivi. Un’ulteriore raccomandazione presentata nel parere scientifico è di fornire ai verri lo spazio sufficiente per consentire tutti i normali movimenti.
Questioni da approfondire
Le raccomandazioni relative alla opportunità di effettuare ulteriori studi sono dettate, tra l’altro, dalla necessità di aumentare le conoscenze generali sulle condizioni d’allevamento a livello comunitario di scrofe e verri al fine di migliorare la valutazione dell’esposizione ai fattori di rischio correlati con gli effetti avversi sul benessere, in modo da essere nelle condizioni di poter proporre, in futuro, raccomandazioni più precise.
In base alla generale valutazione del rischio effettuata nella relazione scientifica, sono state suggerite dettagliate valutazioni su aspetti specifici e, laddove gli indicatori del benessere siano stati sottoposti a una analisi scientifica e siano stati ritenuti validi, tali indicatori andrebbero impiegati in via preferenziale per le suddette valutazioni.
Operatori e procedure
La tutela dei suini allevati ha subito una implementazione con il nuovo Regolamento Ue sul benessere degli animali durante la macellazione, che troverà completa applicazione a partire dal 1° gennaio 2013, le cui norme hanno come obiettivo quello di evitare durante le operazioni di macellazione inutili sofferenze, dolore ed eccitazione.
Era già da tempo che si parlava di benessere animale durante la macellazione, ma ora tutto ciò è stato messo in forma di regolamento che è quindi direttamente e immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
La seconda novità è costituita dal fatto che tutti gli operatori della macellazione sono responsabili delle relative operazioni che devono essere effettuate secondo procedure standard tali da assicurare il benessere dei suini macellati.
Altro elemento di novità è costituito dal monitoraggio su tutti gli animali dei metodi utilizzati per lo stordimento al fine di garantire che non riacquistino coscienza prima della macellazione. In ogni macello vi dovrà essere un Responsabile del Benessere Animale che dovrà implementare le misure relative. Ciò non sostituirà l’ispezione ufficiale e vi saranno deroghe specifiche per i macelli più piccoli.
Inoltre, il Regolamento impone ai produttori di attrezzi per lo stordimento di fornire indicazioni sull’utilizzo degli equipaggiamenti, su come monitorarne l’efficacia e mantenerli in ordine.
Soppressione per motivi sanitari
Il Regolamento prevede inoltre che gli operatori incaricati di gestire gli animali siano in possesso di un certificato di idoneità circa.
Il rilascio di tali certificati avverrà in seguito ad un esame effettuato da parte di enti individuati dall’autorità competente.
Viene previsto anche un supporto scientifico in tema di benessere animale che fornisca assistenza tecnica al personale responsabile della vigilanza presso i macelli.
Vengono fissate nuove disposizioni in tema di soppressione per motivi sanitari che hanno come scopo di indurre le autorità competenti a effettuare tali operazioni contenendo la spesa, ma rispettando il benessere degli animali disponendo a tal fine una migliore programmazione, supervisione e rendicontazione. L’utilizzo di metodi di uccisione degli animali che non ne rispettino il benessere non sarà più ammesso tranne in circostanze eccezionali come, ad esempio, se si tratti di salvaguardare la salute dell’uomo o in caso di malattie animali incontrollabili.
Le nuove norme saranno applicate a tutti i macelli comunitari con le opportune deroghe per i macelli più piccoli per la nomina del Responsabile del Benessere, ma anche a quelli dei paesi extracomunitari nel caso in cui le carni siano esportate in un paese dell’Unione europea.