Misure di eradicazione e sorveglianza della Psa (Peste Suina Africana)

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Le ordinanze 3 e 4 del 2025 rafforzano barriere, depopolamento dei cinghiali e biosicurezza negli allevamenti, in linea con la strategia di eradicazione della Psa

Il 15 luglio è stata pubblicata l’Ordinanza n. 3/2025 con la quale il Commissario Straordinario alla Peste suina africana ha aggiornato le misure preventive e di contrasto alla Psa previste dall’ordinanza n. 5/2024 e la loro efficacia in coerenza con la “Road map” concordata con la Dg-Sante della Commissione europea e con gli obiettivi del Piano strategico di eradicazione e controllo della Psa nel cluster nord-ovest diramato il 9 luglio.

In rapida successione è stata poi diramata il 4 agosto un’ulteriore ordinanza che interviene ampliando ulteriormente le modalità di caccia e definisce alcune misure riguardanti la riduzione dei cinghiali. L’ordinanza di agosto, in particolare, pubblica l’elenco delle Unità di gestione in cui sono divisi i territori, ribadendo che ciascuna Udg ha target di abbattimento del 150% rispetto alla stagione venatoria precedente.

I nuovi provvedimenti, in particolare l’ordinanza n. 3 di cui la n. 4 costituisce di fatto un’integrazione, confermano la strategia commissariale in quattro pilastri della strategia commissariale (il piano strategico per il contenimento della Psa a questi quattro aggiunge la formazione):

  1. Contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione;
  2. Depopolamento selettivo nelle aree ad alto rischio;
  3. Sorveglianza epidemiologica negli allevamenti e sulla fauna selvatica;
  4. Rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti suinicoli.

L’azione strategica si concentra sulla rimodulazione degli interventi volti a frenare l’espansione del cinghiale attraverso interventi urgenti e coordinati a livello nazionale, in conformità con le normative europee (regolamento delegato Ue 2020/687 e al regolamento di esecuzione Ue 2023/594) riconoscendo la responsabilità del cinghiale, quale principale vettore, nella diffusione della malattia.

Contenimento della circolazione virale attraverso l’utilizzo di barriere

L’Ordinanza 3/2025 prevede di proseguire con il potenziamento delle barriere autostradali esistenti, con la chiusura e la gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali, per bloccare il passaggio dei cinghiali.

Il coordinamento della realizzazione di queste opere resta in capo al Commissario straordinario in collaborazione con il Mit, sentito il parere del Gruppo operativo degli esperti (Goe). Nel caso di costruzione di nuove barriere al di fuori della rete autostradale viene definito che siano le Regioni e le Province Autonome interessate ad assumersene la gestione e la manutenzione. Queste possono a loro volta delegare alle Province e ai Comuni, per i tratti di rispettiva competenza.

Viene esplicitamente definito che spetta alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano anche il mantenimento e la gestione delle barriere realizzate precedentemente dal Commissario Straordinario alla Psa, al di fuori dei tratti di competenza autostradali.
Le barriere nelle zone infette e nelle zone indenni adiacenti alle zone infette sono da considerarsi opere di pubblica utilità, per realizzare le quali il Commissario Straordinario agisce in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9 (in particolare per quanto riguarda la dichiarazione di pubblica utilità, deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale, ecc.).

L’approvazione da parte del Commissario Straordinario del progetto d’intervento per la messa in posa delle barriere e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; qualora le predette recinzioni debbano essere installata su terreni di proprietà privata, il Commissario Straordinario autorizza con provvedimento motivato l’occupazione di urgenza in deroga al citato testo unico. I reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) vigilano sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, provvedendo alla verifica dell’integrità delle barriere già posizionate.

Zona di Controllo dell’espansione virale - Zona Cev

A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche, o altrove, in funzione dell’analisi del rischio e dell’andamento della situazione epidemiologica, viene individuata una Zona di Controllo dell’espansione virale (Zona Cev) di dimensioni variabili (in precedenza era limitata a 10 km per lato) in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali, per la costituzione di una “zona bianca”, allo scopo di arrestare la diffusione della Psa in combinazione con altre misure.

All'interno della Zona Cev, indipendentemente dalle zone soggette a restrizioni ricadenti in essa, è vietata qualsiasi attività di caccia o controllo faunistico sui cinghiali; è consentita invece la caccia ad altre specie purché ci si attenga alle regole soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza rigorose.
In tali aree sono di regola consentite le attività di depopolamento del cinghiale attuate tramite trappolaggio e tiro selettivo, anche in notturna e da veicolo (non è però ammesso sparare dell’abitacolo).

Il Commissario Straordinario alla Psa, sulla base dell’analisi dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica, sentito il Goe, può autorizzare il depopolamento dei cinghiali selvatici con metodi ulteriori.

L’attività di depopolamento è affidata alle regioni e province autonome di Trento che informano il Commissario Straordinario garantendone l’implementazione. Il depopolamento può essere svolto da ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti nelle rispettive zone soggette a restrizione, nonché da altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario Straordinario alla Psa. Tutte le figure incaricate di svolgere tali attività devono essere adeguatamente formate dall’Autorità competente locale, di seguito Acl, in materia di biosicurezza.

L'elenco dei comuni che rientrano nelle Zone Cev viene reso pubblico sul portale vetinfo.it.

Depopolamento dei cinghiali selvatici

Come in precedenza, le regole di depopolamento sono definite in relazione alla classificazione del territorio interessato:

Zone infette e quelle soggette a restrizione II e III, che non ricadono nella zona Cev

È vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva con più di tre operatori e con più di tre cani in totale) verso qualsiasi specie e la caccia al cinghiale in qualsiasi tipologia (comprese gare, prove cinofile, addestramento cani). Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale (art. 19 della legge 157/1992), utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno (vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale). Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il Goe sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

Zone a restrizione I, non ricadenti nella zona Cev

È permesso il controllo faunistico in diverse forme, tra cui il trappolaggio, il tiro selettivo e la girata (massimo 3 cani e 15 persone) e viene fissato l’obiettivo di abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti negli anni precedenti. Le attività di controllo faunistico sono coordinate dal Commissario e tutto il personale che svolge attività di depopolamento nelle zone soggette a restrizione e zona Cev deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall’Acl.

Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale in Zona di restrizione I e in zona Cev e nelle zone indenni.

I capi abbattuti in attività di controllo faunistico nelle zone soggette a restrizione potranno essere lasciati nella disponibilità dei singoli operatori abilitati al controllo faunistico (è stato eliminato il limite di otto capi). Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di stoccaggio, i capi dovranno risultare negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus.

Indicazioni Cluster Nord-ovest

Sono previste una serie di indicazioni sul Cluster Nord-ovest.
Dal 1° settembre 2025 la gestione del depopolamento nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III non ricadenti nella Zona Cev, si effettua attraverso un sistema di valutazione integrato basato sull’analisi della situazione epidemiologica e del livello della sorveglianza delle zone di territorio regionale assegnate alle squadre di caccia al cinghiale, definite Unità di Gestione del Cinghiali (Udg), e degli istituti faunistici.

Se negli ultimi quattro mesi si riscontra anche un solo caso positivo di Psa, sono autorizzate esclusivamente le forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, inclusa la cerca con veicolo (eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario).

Se non si riscontrano casi positivi alla Psa per più di quattro mesi e dove il livello di sorveglianza non consente di escludere la presenza della malattia in aggiunta a quanto sopra è possibile operare con la girata con un massimo di 3 cani e 15 persone per Udg (eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario).

Se non si riscontrano casi positivi (per almeno quattro mesi) e dove il livello di sorveglianza consente di escludere la presenza della malattia, è consentito il controllo della popolazione oltre che tramite tutti i metodi di cui sopra con metodi di controllo collettivi senza limitazione di numero di cani e di persone e anche attraverso operatori abilitati con la residenza venatoria nella Udg stessa, a condizione che si rinunci a effettuare attività venatoria e controllo faunistico al cinghiale in zona 1, zona Cev e zone indenni (eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario).

Aree protette, Afv e istituti privati

L’attività di controllo nelle zone soggette a restrizione deve essere attuata anche nelle aree protette di ogni tipo, nelle Afv e negli istituti privati. In caso di inadempienza il Commissario straordinario provvede all’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate e la polizia provinciale, nonché operatori abilitati al controllo faunistico, residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla Psa senza ulteriori obblighi formativi.

Movimentazione

È vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II e III, incluse la Zona Cev, di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone.

Possibilità di deroga da parte delle regioni e Province autonome per la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti durante le attività di depopolamento, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, oppure prima in un centro di lavorazione di carni di selvaggina descrivendo nella richiesta una procedura canalizzata che garantisce la separazioni con altri prodotti, per poi essere sottoposti a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del regolamento delegato (Ue) 2020/687. È vietata la movimentazione dei capi catturati nelle zone soggette a restrizione se non finalizzata all’abbattimento o macellazione immediata all’interno delle zone stesse.

Piani regionali interventi urgenti

Per la riduzione della popolazione di cinghiali selvatici nei territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella Zona Cev, l’attuazione del Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (sus scrofa) viene attuato con i "Piani regionali interventi urgenti” (Priu). Le attività previste dai Priu si applicano anche nelle aree protette a ogni livello e nelle zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco.
I Priu non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l’intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette.

Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia

Con la nuova Ordinanza si estende l’area di azione per il depopolamento del cinghiale.
A partire dal bordo esterno della Zona Cev, o della Zr I se esterna alla Zona Cev, è individuata un’ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 10 km. In quest’area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste per le zone indenni incluso il controllo faunistico (il Commissario Straordinario stabilisce target di abbattimento per le singole Udg ricadenti nella Zona di riduzione della densità; laddove non sono presenti Udg la zonizzazione corrisponde ai confini amministrativi dei comuni e il target di depopolamento corrisponde ad una densità obiettivo zero). Le regioni e province autonome supervisionano le azioni di depopolamento e mettono in atto incentivi per il raggiungimento dei target prestabiliti.

Sorveglianza sui cinghiali selvatici

Qualora vengano rinvenuti esemplari di suini selvatici morti o moribondi devono essere segnalati immediatamente alle Autorità competenti locali e deve essere prestata la massima attenzione a non avere nessun tipo di contatto con gli stessi.
Su ogni singolo cinghiale trovato morto o moribondo (compresi gli investiti), ivi inclusi i resti di carcassa, si dovrà garantire il controllo virologico.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in coordinamento con il Commissario straordinario e sentito il Goe, attivano una ricerca rinforzata, nella zona del ritrovamento e nelle Zone Cev.
In collaborazione con l’Ente nazionale cinofilia italiana (di seguito Enci) è disposto l’utilizzo di unità cinofile specializzate nella ricerca di resti e carcasse, ovvero binomi cane-conduttore appositamente formati alla ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale e in possesso di specifica abilitazione.

Misure relativi agli allevamenti suini

In merito all’allevamento suino, l’ordinanza prevede che nelle zone in restrizione I, II e III ci sia un controllo continuo per evidenziare tempestivamente eventuali focolai prevedendo il prelievo di campioni per il test diagnostico nei confronti della Psa nei casi sospetti, e ogni settimana il prelievo di campioni ai primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o di qualsiasi suino morto superiore ai 20 Kg in ciascuna unità epidemiologica. Inoltre, negli stabilimenti da riproduzione dovranno essere campionati tutti i verri e le scrofe trovati morti.

La biosicurezza continua ad essere un punto focale per evitare il diffondersi della malattia negli allevamenti e l’Ordinanza prevede che all’interno delle zone I, II e III, l’autorità competente locale effettui la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiorni le check list di biosicurezza rafforzata, condizione per il rilascio di deroghe alla movimentazione e all’accasamento degli animali. L’attenzione è posta soprattutto alla netta separazione fisica e funzionale fra la zona sporca e quella pulita dell’allevamento.

Nel caso sia riscontrato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabili entro un periodo massimo di quindici giorni, permane la disposizione per cui l’Acl blocca le movimentazioni al fine dello svuotamento secondo un programma di macellazione o di abbattimento senza l’indennizzo previsto dalla legge 218/1988 a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate.

Il nuovo provvedimento prevede, inoltre, all’articolo 10 misure specifiche di biosicurezza nel periodo di maggior rischio di infezione negli stabilimenti di suini siti in zona soggetta a restrizione, ovvero a far data dall’entrata in vigore, cioè dal 16 luglio, e fino al 15 ottobre 2025. Si prevede così l’attuazione di ulteriori misure obbligatorie di biosicurezza finalizzate a ridurre il rischio di introduzione e diffusione del virus Psa.

Tali misure sono:

  • Nelle zone soggette a restrizione II e III, è vietato l’accesso all’area pulita degli stabilimenti di suini a personale non strettamente necessario per la gestione degli animali e per le attività di verifica da parte dell’Acl.
  • Nelle zone soggette a restrizione I, II e III è vietato l’ingresso nella zona pulita di mezzi agricoli utilizzati per attività non direttamente collegate alla gestione dell’allevamento. Qualora un mezzo debba necessariamente accedere all’area pulita, ciò è consentito solo nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente e previa informazione all’Acl.
  • Il personale che opera in stabilimenti di suini ubicati nelle zone soggette a restrizione I, II e III deve rispettare un periodo di inattività minimo di 48 ore prima di recarsi in stabilimenti di suini localizzati al di fuori delle medesime zone.
  • In tutte le zone soggette a restrizione deve essere garantita la separazione funzionale e gestionale, anche con riferimento a persone e mezzi, tra stabilimenti di suini da riproduzione e da ingrasso, anche qualora appartengano alla medesima filiera. In tali stabilimenti deve essere assicurato l’impiego esclusivo di mezzi dedicati alla specifica zona di restrizione.
  • In caso di focolaio di Psa in stabilimenti di suini è immediatamente sospesa la movimentazione di partite di suini da zone soggette a restrizione II e III della regione in cui si verifica il focolaio, ferme restando le misure già previste per le zone di protezione e sorveglianza. Una volta effettuata l’indagine epidemiologica, con dispositivi del Ministero della salute saranno disciplinate le deroghe al divieto di movimentazione di cui al presente comma.
  • Di particolare rilievo e novità, il fatto che l’Autorità Competente Regionale, in funzione della fase del ciclo produttivo, programma la macellazione o l’abbattimento preventivo ai sensi del Reg. 2020/687 dei suini presenti negli stabilimenti che ricadono nel raggio di 1 km dal luogo di ritrovamento di una carcassa di cinghiale positiva alla Psa.
  • Fino al 15 ottobre 2025, si applica il divieto di ripopolamento negli allevamenti suini siti in zona di restrizione a eccezione degli allevamenti che alla data dell’emanazione dell’ordinanza risultano attivi con capi per i quali il proseguimento dell’attività è consentito nel rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per consentire la ripresa dell’attività degli stabilimenti sopramenzionati rilasciano specifica deroga alle movimentazioni.
  • Infine, l’utilizzo di fieno e paglia prodotti in zone soggette a restrizione I, II e III è consentito, a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere destinati ad aziende che allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole può essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l’assenza di contatto con suini o l’applicazione di trattamento in grado di garantire l’inattivazione del virus eventualmente presente.
  • L’Autorità competente locale (Acl) rafforza la vigilanza sulle movimentazioni dei suini anche attraverso l’inserimento del blocco condizionato in Bdn dei Documenti di accompagno.

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Misure di eradicazione e sorveglianza della Psa (Peste Suina Africana) - Ultima modifica: 2025-09-19T17:00:14+02:00 da Laura Della Giovampaola

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