Bdn e registrazione per insiemi: le nuove funzioni

bdn suini
Nuove modalità per identificare e registrare gli animali nella Banca dati nazionale permettono agli allevatori di gestire gruppi di suini in modo più semplificato. Il periodo transitorio consentirà l’allineamento e la certificazione della situazione aziendale

Il Ministero della Salute sta implementando il sistema di identificazione e registrazione dei capi (I&R) della Banca dati nazionale (Bdn) con nuove funzioni per ottenere la registrazione per “insiemi” dei suini e degli ovini e caprini.

Negli allevamenti suinicoli si potranno dunque gestire registrazioni e movimentazioni di animali per gruppi con una tempistica che è in fase di definizione e prevederà un adeguamento graduale.

L’operatore registrerà in Bdn, entro sette giorni dalla loro identificazione o entrata, l’insieme di suini indicandone

  • il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita,
  • il mese e l’anno di nascita,
  • la tipologia di suini detenuti (maiali o cinghiali),
  • la tipologia e l’ubicazione dei mezzi identificativi
  • e il numero totale di animali di tale insieme.

Ciascun ingresso di animali, per nascita o movimento, con stesso codice identificativo e mese di nascita costituisce il medesimo insieme. Quindi gli animali che provengono dallo stesso stabilimento di nascita (stesso codice identificativo) e nati nello stesso mese costituiranno un unico insieme nell’allevamento di destino.

Si potranno poi inserire delle informazioni facoltative quali

  • il giorno di nascita,
  • la razza
  • e il sesso.

Con le registrazioni in Bdn delle uscite degli animali da un determinato insieme (morte, movimenti, furti, smarrimenti, identificazione individuale degli animali) sarà automaticamente aggiornato il numero di capi presenti per insieme.

In merito ai documenti di accompagno (dda) la Bdn faciliterà la scelta dei capi da inserire nel documento visualizzando il numero totale di animali di tutti gli insiemi per quel determinato allevamento a quella determinata data. Lo stesso avverrà per motivi di uscita diversi dalle movimentazioni. La registrazione degli eventi per insieme non comprenderà i suini ai quali sarà applicata l’identificazione individuale.

Insiemi di scrofe e di verri

La Bdn consentirà, in base al codice identificativo, la creazione di insiemi semplificati distinti per scrofe e verri in cui non verrà riportata la data di nascita. In un allevamento ci saranno diversi insiemi di riproduttori distinti per scrofe, verri e codice identificativo.

L’età degli animali costituenti tali insiemi in ogni caso dovrà essere superiore agli otto mesi e, quindi, nell’insieme scrofe/verri saranno inseriti dall’operatore suini destinati alla riproduzione di età superiore a otto mesi provenienti da altri insiemi dello stesso allevamento (il cui numero di componenti sarà automaticamente aggiornato in Bdn), oppure movimentati in ingresso da altre attività. In questo caso gli animali riproduttori andranno a costituire insiemi diversi per ogni codice identificativo.

Con le registrazioni in Bdn delle uscite degli animali (morti, movimenti, furti, smarrimenti, identificazione individuale degli animali) verrà automaticamente aggiornato il numero di scrofe/verri presenti nell’insieme relativo a ciascun codice identificativo.

Gli allevamenti che effettuano solo rimonta interna avranno dunque un unico insieme dove inserire le scrofe a otto mesi e quando saranno cedute quell’insieme sarà eliminato.

Per chi acquista dall’esterno: le scrofe acquistate contemporaneamente dallo stesso allevamento costituiranno un unico insieme, ma se provenienti da allevamenti diversi a ciascuno dovrà corrispondere un insieme.

Le aziende suinicole potranno iniziare a utilizzare le nuove funzioni presumibilmente nel mese di marzo. Inizialmente era stato previsto un periodo transitorio di 90 giorni per allineare la situazione aziendale all’impiego delle nuove modalità, ma dovrebbe poter essere assecondata una richiesta di Confagricoltura che vede l’estensione del periodo “di prova” sino al 31 dicembre 2025 durante il quale gli operatori non saranno soggetti a sanzioni per eventuali errori commessi.

Allineamento e certificazione

La Bdn consentirà esclusivamente nel periodo di allineamento e certificazione per gli insiemi di suini nati prima del primo gennaio 2025 di non inserire come obbligatoria la data di applicazione del mezzo di identificazione.

Certificazione

Al momento della certificazione, che l’operatore sceglierà di effettuare quando lo riterrà opportuno, durante i mesi previsti di transitorietà e quindi entro il 31 dicembre 2025, l’operatore dovrà indicare in Bdn ciascun insieme di scrofe o verri detenuti, uno per ciascun codice di identificazione, indicando il numero di capi presenti al momento in ciascuno di essi.

Dda (documenti di accompagnamento)

Esclusivamente nel periodo di allineamento e certificazione, la Bdn consente di compilare i dda di uscita per scrofe/verri senza l’obbligatorietà del riferimento all’insieme di origine. In ogni caso nel dda, anche in tale periodo, deve essere obbligatoriamente specificato l’elenco dei codici identificativi presenti sugli animali da movimentare per garantirne la tracciabilità e la possibilità di verifica degli identificativi.

Elenco degli insiemi in Bdn

Ai fini della certificazione, il sistema renderà disponibile una pagina con l’elenco degli insiemi che risultano presenti in Bdn per quel determinato allevamento a quella determinata data con relativa consistenza di capi e codici identificativi. Sarà, quindi, disponibile un registro di carico/scarico degli insiemi. Il registro costituirà un ulteriore elemento di verifica, anche ai fini della certificazione per l’operatore e/o il suo delegato.

Cancellazione amministrativa

Il Ministero ha previsto che sarà introdotto lo strumento della “cancellazione amministrativa” per registrare la cancellazione del numero di animali non più presenti e quindi azzerare l’insieme una volta che gli animali dello stesso siano terminati, annullando eventuali discrepanze.

Sarà possibile utilizzare la cancellazione amministrativa solo fino alla certificazione poiché ha il solo scopo di aiutare l’operatore ad allineare le consistenze Bdn con quella effettiva dell’allevamento. Una volta consolidata la consistenza e quindi effettuata la certificazione, la funzione sarà di esclusiva competenza delle Asl che la utilizzano nei limiti consentiti e in presenza di provvedimenti amministrativi motivati.


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Bdn e registrazione per insiemi: le nuove funzioni - Ultima modifica: 2025-03-18T13:00:07+01:00 da Barbara Gamberini

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