Psa: aiuti concreti per gli allevatori suinicoli

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Pubblicato il decreto che stanzia 10 milioni per le aziende colpite dai danni indiretti causati dalla peste suina africana. Il periodo di riferimento è dal 1° dicembre 2023 al 31 ottobre 2024

La Peste suina africana (Psa) sta avendo un impatto devastante sull'intero settore suinicolo italiano. Le restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti suinicoli, il deprezzamento dei capi e delle carni sane provenienti da zone di restrizione hanno causato perdite economiche rilevanti per gli allevatori, che si sono trovati a dover abbattere animali, interrompere la riproduzione delle scrofe e subire blocchi nella vendita dei capi.

Il 19 febbraio il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ha pubblicato l’atteso decreto che stanzia 10 milioni di euro per le aziende suinicole colpite dai danni indiretti dovuti alla Peste suina africana (Psa).

Il provvedimento si riferisce al periodo compreso tra il 1° dicembre 2023 e il 31 ottobre 2024 e contiene i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti prevedendo indennizzi proporzionali alle perdite subite dalle aziende suinicole.

Chi può accedere ai fondi

I beneficiari del provvedimento sono le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria della filiera suinicola, che abbiano subito perdite a causa delle restrizioni sanitarie. Le categorie ammissibili includono:

  • Allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto.
  • Allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso.
  • Allevamenti da ingrasso (compresi svezzamento e magronaggio)

Gli aiuti riguardano gli allevamenti situati sia all'interno che all'esterno delle zone soggette a restrizioni sanitarie.

Le aziende possono richiedere un sostegno economico per quattro principali tipologie di danno:

  1. Deprezzamento dei capi e svalutazione del prodotto.
    Le restrizioni sanitarie hanno portato alla svalutazione di riproduttori, suinetti, suini da allevamento e da macello. Gli indennizzi per questa categoria vengono calcolati in base ai valori medi di mercato e ai costi standard pubblicati da Ismea.
  2. Mancata produzione per interruzione della riproduzione delle scrofe.
    La sospensione della produzione ha determinato una perdita economica per gli allevamenti da riproduzione. L'indennizzo viene calcolato moltiplicando il numero di settimane di fermo produttivo per un importo unitario a capo.
  3. Prolungamento del vuoto sanitario.
    In alcuni allevamenti, il fermo sanitario è stato più lungo del previsto, con conseguenti perdite economiche. Anche in questo caso l'indennizzo è determinato dal numero di settimane di prolungamento.
  4. Costi di produzione per il prolungamento dell'allevamento.
    Il blocco della movimentazione ha obbligato gli allevatori a mantenere gli animali più a lungo in azienda, con un aumento dei costi alimentari e gestionali. L'indennizzo si calcola moltiplicando il numero di settimane di permanenza extra per un importo fisso a capo.

Gli importi degli indennizzi

Gli importi degli indennizzi vengono calcolati secondo parametri definiti nelle tabelle allegate al decreto, basandosi su valori medi di mercato pubblicati da Ismea e dalle quotazioni della Cun di Borsa Merci Telematica.

Ecco alcuni esempi:

  • Scrofe: l'indennizzo varia in base al valore medio di mercato e può arrivare fino a 974,97 euro per capo.
  • Suinetti: gli indennizzi per il mancato svezzamento partono da 85,88 euro per capo.
  • Suini da ingrasso: il risarcimento per il blocco della vendita oscilla tra 1,71 e 2,09 euro al kg, a seconda del peso e della destinazione (dop o non dop).
  • Costi per il prolungamento dell’allevamento: l'indennizzo è calcolato a 5,04 euro a settimana per suino da ingrasso e 2,87 euro a settimana per suinetto.

Gli allevatori dovranno presentare domanda all'Organismo Pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'azienda, non appena saranno emanate le istruzioni operative.

La domanda dovrà includere: la documentazione attestante il danno economico subito nel periodo tra il 1° dicembre 2023 e il 31 ottobre 2024; la prova delle restrizioni subite nel periodo 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024; e la dichiarazione sugli eventuali rimborsi ricevuti da polizze assicurative.

Gestione dei fondi

Agea sarà responsabile della gestione dei fondi e garantirà che il totale degli aiuti erogati non superi il massimale di dieci milioni di euro. Se le richieste dovessero superare la disponibilità, gli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

Gli aiuti previsti dal decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato o dell'Unione europea, a condizione che non si superi il limite massimo stabilito dal Regolamento Ue 2022/2472. Tuttavia, l'importo sarà ridotto in caso di rimborsi già ottenuti tramite polizze assicurative o altri fondi pubblici.

La filiera suinicola italiana ha subito gravi danni a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della Psa. Il blocco della movimentazione, la svalutazione degli animali e le difficoltà a esportare hanno avuto un impatto significativo sulle aziende del settore. Questo decreto rappresenta un aiuto concreto per allevatori che hanno dovuto fronteggiare difficoltà economiche senza colpa; tuttavia, gli aiuti per i danni indiretti sono oggi considerati unanimemente inadeguati.


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Psa: aiuti concreti per gli allevatori suinicoli - Ultima modifica: 2025-03-17T15:51:11+01:00 da Laura Della Giovampaola

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