A settembre 2014 la Commissione europea - Dg Sante - ha presentato due proposte di Regolamento: la prima relativa ai medicinali veterinari (autorizzazione e utilizzo), la seconda relativa ai mangimi medicati (produzione, commercializzazione e utilizzo). L’intenzione della Commissione era proprio quella di far procedere i due provvedimenti contemporaneamente in modo da mantenerli quanto più allineati, in quando le disposizioni previste per i medicinali veterinari (vedi primo box) ricadono inevitabilmente anche sui mangimi medicati.
Analizziamo in questa sede la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati.
Proposta che può essere considerata già un primo importante traguardo, se si pensa che i lavori preparatori per la revisione della norma erano stati avviati nel 2009 quando venne affidato una consultazione ad una società di consulenza esterna per fotografare la situazione europea relativamente alla implementazione nazionale della Direttiva 90/167/Cee. Studio che ha di fatto messo in evidenza le modalità alquanto differenti con le quali veniva affrontata la tematica dei mangimi medicati, una situazione talmente diversificata e frammentata che pensare di riallineare i 28 Stati Membri risulta, già di per sé, una operazione alquanto complessa.
Proprio per le difficoltà previste la Commissione ha preferito lavorare autonomamente e presentare la bozza di Regolamento senza avviare una fase di consultazione con i gruppi di interesse prima della presentazione ufficiale.
Assalzoo ha accolto molto favorevolmente la presentazione della bozza di Regolamento sui mangimi medicati, auspicando che in tale contesto possano essere chiariti alcuni aspetti che a tutt’oggi costituiscono elementi di difficoltà sul territorio e che l’adozione di un a norma a livello europeo possa anche garantire una armonizzazione della norma quanto mai necessaria per assicurare un commercio leale e la competitività delle aziende nazionali rispetto ai concorrenti europei.
Gli obiettivi
La revisione della normativa sui mangimi medicati si propone, sulla base di quanto emerso dalla consultazione delle parti interessate, di armonizzare il quadro legislativo con l’obiettivo di eliminare le attuali discordanze tra gli Stati membri, di garantire un elevato livello di sicurezza per la fabbricazione e utilizzo dei mangimi medicati e di ridurre gli oneri finanziari ed amministrativi oltre alla volontà di porre le basi per sostenere l’innovazione.
Le novità
Diverse le novità previste dal nuovo testo, innanzitutto si tratta di un Regolamento e non più di una Direttiva, la Commissione ha così optato per uno strumento normativo che permetta una maggiore armonizzazione applicativa a livello nazionale per superare l’attuale applicazione alquanto eterogenea che si è venuta a determinare a livello europeo.
Viene stabilito che il mangime medicato non è un medicinale veterinario, ma è un mangime. Finalmente viene risolto il dilemma che vedeva incerto lo stato legale del mangime medicato, con alcuni Paesi che lo considerano un farmaco ed altri un mangime. La Commissione europea, nonostante vi fosse una risoluzione del Precedente Parlamento Europeo (risoluzione Rosbach) che chiedeva che i mangimi medicati fossero considerati medicinali veterinari a tutti gli effetti, ha ritenuto che il mangime medicato debba essere considerato un mangime e rappresenti una via di somministrazione del farmaco veterinario sicura, efficace, facilmente tracciabile e che protegge la salute dell’utilizzatore.
Novità anche per il sistema di riconoscimento secondo il quale tutti gli operatori coinvolti nella gestione del mangime medicato (produzione, stoccaggio, trasporto) devono essere autorizzati. Per quanto riguarda la produzione di mangimi medicati vengono previste le medesime regole e i medesimi standard sia per la produzione industriale che per quella a livello di azienda zootecnica. Su questa ultima disposizione si stanno giocando notevoli interessi a livello europeo con alcuni Stati e organizzazioni di settore che chiedono l’esclusione completa di alcune categorie di produttori. Il regolamento tuttavia non fissa requisiti specifici per il riconoscimento, ma rimanda al Regolamento sull’igiene dei mangimi (Reg. Ce n. 183/2005).
Al fine di contribuire alla riduzione dell’antibiotico resistenza viene chiarito che è vietato l’uso del mangime medicato per la prevenzione delle malattie.
La questione del carry-over
Finalmente il nuovo testo affronta la problematica del carry-over, iniziando nei considerando con una opinabile distinzione tra carry-over e contaminazione crociata, per la prima volta viene inserita in un provvedimento la definizione di carry-over. L’associazione non può che accogliere con favore la presa d’atto da parte del legislatore che il carry-over è un fenomeno inevitabile (come già avvenuto con riferimento ai coccidiostatici) e la conseguente individuazione di una soglia, superando l’attuale concetto di “tolleranza zero”.
Tuttavia è innegabile che i livelli attualmente individuati fissati al 1% della sostanza attiva presente nell’ultimo lotto di mangime medicato prima della produzione di un mangime non bersaglio per gli antimicrobici ed al 3% per le altre sostanze attive, si prefigura come un target difficilmente raggiungibile e che pone non poche difficoltà gestionali, considerato che la maggior parte dei principi attivi utilizzati ricadono negli antimicrobici e che la norma così formulata non lascia spazio alla possibilità di gestire il carry-over con le sequenze di produzione.
Quello che più dà fastidio è il fatto che tale limite sia stato posto seguendo una logica di “imitazione” della soluzione adottata per i coccidiostatici, modificandone tuttavia le ipotesi di base, in quanto la diversa sogli non viene determinata sulla base della specie /categoria a cui è destinato il mangime, ma sulla sostanza attiva oggetto di valutazione. Si giunge così al paradosso per cui il legislatore che sostiene ed impone l’applicazione dell’Haccp, è il primo a dimenticarsene nel momento in cui legifera su una materia tanto importante come il carry-over, con il risultato che vengono “buttati al vento” anni di esperienza rinnegando il valore delle sequenze produttive e preferendo affidarsi ad un insindacabile e oggettivo numero.
Peccato che in questo modo venga legalizzato che un mangime destinato ad una specie in produzione continua o nell’ultima fase di produzione posa contenere un 1% della sostanza attiva utilizzata nella produzione precedente, senza pensare che nel caso di mangimi complementari o addirittura di prodotti intermedi una soglia del 1%, non sarebbe in grado di garantire la sicurezza degli alimenti di origine animali prodotti con un mangime legalmente conforme.
Di secondario aspetto evidenziare che due mangimi che presentano il medesimo tenore di sostanza attiva dovuto al carry-over possono essere conformi o non conformi a seconda della quantità di sostanza attiva utilizzata nella produzione precedente. Permettetemi di fare un esempio se produco un mangime completo con 1000 ppm di ossitetraciclina, il prodotto successivo, indipendentemente che sia per un primo periodo o per un finissaggio, sarà conforme fino a 10 ppm, mentre un mangime prodotto dopo un mangime complementare che contiene 2000 ppm di ossitretraciclina sarà conforme fino a 20 ppm, superfluo concludere che un mangime che contiene una contaminazione da carry-over pari a 15 ppm di ossitetraciclina è non conforme nel primo caso ed è conforme nel secondo! Tralasciamo le implicazioni sul prodotto di origine animale!
Se non basta l’esempio del carry-over per sostenere che i numeri nella bozza sono stati messi più su una base emozionale / politica che non su base scientifica, basti pensare che nel porre le tolleranze per il titolo del mangime (giustamente i legislatore si preoccupa degli effetti di eventuali sottodosaggi del mangime medicato), viene stabilito, indipendentemente dal valore dichiarato, che la tolleranza tecnica più quella analitica è pari al 10%.
Insomma davanti agli antimicrobici cadono anche le regole della statistica, così l’equazione di Horwitz viene rinnegata, e il timore di stabilire valori che possano essere percepiti come troppo elevati è tale che la tolleranza totale data (10%) che ricomprende la tolleranza analitica più quella tecnica è inferiore alla sola tolleranza analitica.
L’iter
La bozza di Regolamento è attualmente in discussione a livello del Consiglio con gli esperti degli Stati membri e a livello del Parlamento europeo dove la leadership è stata assegnata alla Commissione Agri che ha assegnato il file alla relatrice Garcia Aguilera.
Al momento la Commissione Envi del Parlamento europeo, che ha la leadership sulla proposta di Regolamento sui medicinali veterinari, ha già presentato la bozza di rapporto del contro-relatore Lins sulla proposta sui mangimi medicati. Rapporto che propone emendamenti per introdurre la definizione di antimicrobico, profilassi, metafilassi, trattamento terapeutico e prevede a possibilità di consegnare all’allevatore la quantità di mangimi medicato per il trattamento di una settimana.
Concludendo, nonostante le diverse problematiche messe in evidenza, Assalzoo rimane positiva su una bozza di regolamento che ha l’ambizione di riallineare i quadri normativi dei diversi paesi e ha avuto il coraggio di stabilire, non essendoci i tempi necessari per una completa valutazione scientifica da parte dell’Efsa, una soglia per il carry-over.
* Segretario Generale Assalzoo.
REGOLAMENTO MANGIMI MEDICATI,
IL CALENDARIO DEI LAVORI
10 settembre 2014: La Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di Regolamento insieme ad una valutazione d’impatto.
AL CONSIGLIO EUROPEO:
10 ottobre 2014: la Dg Sante presenta la proposta.
12 novembre 2014, 27 gennaio 2014, 23 febbraio 2014: lettura della proposta e commenti.
28 aprile 2015: la Commissione presenta un testo modificato sulla base delle discussioni precedenti.
giugno 2015: obiettivo per un accordo politico.
AL PARLAMENTO EUROPEO:
Il file è stato affidato alla Commissione Agri.
ottobre 2014: la Dg Sante presenta la proposta.
21 gennaio 2015: dopo la presentazione di Dg Sante, prima discussione della proposta.
4 marzo 2015: bozza del rapporto Lins della Commissione Envi del Parlamento europeo.
23/24 marzo 2015: discussione Commissione Agri del Parlamento europeo.
….
Inizio aprile 2015: invio della bozza del rapporto per la traduzione.
4/5 maggio 2015: valutazione della bozza del report.
8 maggio 2015: scadenza degli emendamenti.
16/17 giugno 2015: adozione del rapporto della Commissione Agri del Parlamento europeo.
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