Psa, l’ordinanza n.5 stabilisce nuove regole

Divieto di accesso in allevamento suino per biosicurezza rafforzata.
Con misure che vanno dal depopolamento dei cinghiali alla sorveglianza epidemiologica, la norma mira a ridurre i focolai e dovrebbe favorire la movimentazione controllata dei suini domestici

La quinta Ordinanza 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana (Psa) del 2 ottobre sostituisce l’ordinanza n.2 del 2024 ristabilendo le azioni e le regole per il controllo dell’epidemia di Psa. Insieme alla successiva nota del 10 ottobre tende a permettere una maggiore movimentazione dei capi con le dovute precauzioni per evitare ulteriori diffusioni della malattia negli allevamenti domestici.

L’Ordinanza n .5 è in vigore fino al 31 marzo 2025 e definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della Psa attraverso interventi urgenti e coordinati a livello nazionale, in conformità con le normative europee (regolamento delegato Ue 2020/687 e al regolamento di esecuzione Ue 2023/594).

Appare chiaro il messaggio di rafforzare il sistema di biosicurezza per abbattere il più possibile il rischio di nuovi focolai nel domestico. È importante che gli operatori, anche delle zone attualmente indenni, si adoperino per rispettare quanto previsto dalla norma in termini di biosicurezza.

L’ordinanza è articolata in quattro azioni principali:

  1. contenimento della popolazione di cinghiali selvatici attraverso il rafforzamento delle barriere;
  2. depopolamento dei cinghiali selvatici;
  3. sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
  4. misure di biosicurezza negli stabilimenti.

L’utilizzo di barriere

Per limitare la diffusione dei cinghiali verso territori attualmente indenni, si prevede il potenziamento delle barriere autostradali esistenti, con la chiusura o la gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali, per bloccare il passaggio dei cinghiali, sotto lo stretto coordinamento della struttura commissariale e il Mit, sentito il parere del Gruppo operativo degli esperti (Goe). Nel caso di costruzione di nuove barriere al di fuori della rete autostradale, le Regioni e le Province autonome interessate se ne assumono la gestione e la manutenzione che possono delegare alle Province e ai Comuni, per i tratti di rispettiva competenza. Non è però chiaro l’ambito in cui si applicherà il potenziamento delle barriere.

Depopolamento dei cinghiali nella zona Cev

Laddove è stato attuato il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali, ovvero la costruzione di ulteriori barriere fisiche, è individuata, a ridosso delle anzidette barriere, in funzione dell’analisi del rischio, una Zona di Controllo dell’espansione virale (Zona Cev) di dimensioni variabili fino a un massimo di 10 km per lato (internamente ed esternamente) in cui effettuare il depopolamento per la costituzione di una “zona bianca”, in combinazione con altre misure, al fine di arrestare la diffusione della Psa.

Nella Zona Cev è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico dei cinghiali selvatici, ma il commissario straordinario alla Psa, sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica e sentito il Goe, può autorizzare il depopolamento definendone metodi e personale coinvolto.

L’attività di depopolamento è coordinata dalla struttura commissariale per il tramite dei Got (gruppi operativi territoriali) e può essere svolta da ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico, nonché altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla Psa. L’attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con le trappole e il metodo alla “cerca” con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso - non dall’interno dell’abitacolo - purché fermo e tale da consentire all’operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna.

L’Autorità competente locale (Acl) assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza. L’elenco dei comuni ricadenti nella Zona Cev è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it.

Zone soggette a restrizione I, II e III

Zone soggette a restrizione II e III: limitazioni e modalità di controllo

Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III, non ricadenti nella Zona Cev, è vietata l’attività venatoria collettiva verso qualsiasi specie e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia.

Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno.

Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale, sentito il Goe sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

Zone soggette a restrizione I: regole specifiche per il controllo faunistico

Nelle zone soggette a restrizione I, non ricadenti nella Zona Cev, è vietata l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il Goe sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

Sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, la girata con 1 cane e un massimo di 6 persone per unità di gestione del cinghiale al giorno. Anche in questo caso sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre.

Coordinamento delle attività di controllo faunistico

Le operazioni di controllo faunistico sono coordinate dalla struttura commissariale per il tramite dei Got e sono svolte da:

  • ditte specializzate appositamente incaricate,
  • forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024,
  • polizia provinciale,
  • operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione
  • e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla Psa.

Tutto il personale che svolge attività di controllo faunistico in zone soggette a restrizione e zona Cev o attività venatoria verso la specie cinghiale in zona I, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall’Acl.

Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale

  • nelle zone soggette a restrizione I,
  • nella zona Cev
  • e nelle zone indenni.

L’attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con il metodo alla “cerca” con veicolo (come in zona Cev). L’Acl assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza.

Metodi e limiti delle operazioni di abbattimento

I capi abbattuti in attività di controllo faunistico nelle zone soggette a restrizione potranno essere lasciati nella disponibilità dei singoli operatori abilitati al controllo faunistico fino a 8 capi complessivi per anno solare. Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di stoccaggio, i capi dovranno risultare negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus Psa e gestiti secondo specifiche misure di biosicurezza.

Applicazione delle misure nelle aree protette

L’attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone soggette a restrizione deve essere svolta anche nelle aree protette di ogni tipo, nelle aziende faunistiche venatorie e istituti privati ai fini dell’eradicazione della Psa.

Ove l’ente gestore sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale selvatico, la struttura commissariale per il tramite dei Got provvede all’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale selvatico.

Su richiesta, può essere autorizzata la movimentazione in deroga di carni di suini selvatici abbattuti durante le attività di depopolamento a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della Psa e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento di esecuzione (Ue) 2023/594.

Movimentazione delle carni e gestione degli animali abbattuti

La movimentazione dei capi catturati nelle zone soggette a restrizione è vietata se non finalizzata all’abbattimento o macellazione immediata all’interno delle zone stesse.

Ai fini della riduzione della popolazione di cinghiali le regioni e province autonome attraverso i “Piani regionali interventi urgenti” (Priu) attuano il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (Psa) 2023-2028 e smi i cui target numerici sono rimodulati annualmente a seguito dell’analisi degli anni precedenti.

Sorveglianza sui cinghiali selvatici

Chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle Autorità competenti locali (Acl) e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’autorità competente stessa. Viene potenziata la ricerca rinforzata delle carcasse di suini selvatici, dando priorità alle Zone Cev, prediligendo i corridoi ecologici, le aree ad alta densità di cinghiali, i corsi d’acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato, delle forze armate e coinvolgendo le associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata formazione. Ogni singolo cinghiale morto o moribondo, catturato e abbattuto nelle zone soggette a restrizione e nella Zona Cev, deve essere testato per Psa.

Movimentazione suini selvatici non malati e loro carni

La movimentazione di suini selvatici catturati sul territorio nazionale non interessato dalla malattia deve essere finalizzata esclusivamente alla macellazione o all’abbattimento degli stessi animali, da effettuarsi nel più breve tempo possibile e limitata all’ambito territoriale e autorizzata dall’Acl secondo procedure stabilite dalle regioni e dalle province autonome che devono garantire la tracciabilità dei suddetti animali. È vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II e III, incluse la Zona Cev, di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone. Esiste tuttavia possibilità di deroga verso uno stabilimento di trasformazione per le carni di suini selvatici abbattuti durante l’attività di depopolamento, nel rispetto di specifiche disposizioni.

Suini domestici

Sorveglianza sui suini domestici

L’ordinanza prevede un monitoraggio continuo nelle zone di restrizione. L’Acl aggiorna la situazione in Bbn di tutti gli stabilimenti che detengono suini in zona di restrizione ed esegue il prelievo di campioni per il test diagnostico nei confronti della Psa di tutti i casi sospetti. Campiona, anche in assenza di sospetto, nelle zone soggette a restrizione, in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, qualsiasi suino morto superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. In aggiunta, negli stabilimenti da riproduzione campiona tutti i verri e le scrofe trovati morti. L’Acl identifica come sospetta la carcassa di cinghiale e di maiale domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni, nonché di sintomi riferibili alla Psa.

Biosicurezza negli stabilimenti

La biosicurezza continua a essere un punto focale. All’interno delle zone di restrizione I, II e III, l’ Acl effettua la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiorna le check list di biosicurezza negli stabilimenti commerciali presenti valutando il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata, dando priorità alle aree maggiormente a rischio tra le zone soggette a restrizione e comunque prima del rilascio di deroghe per movimentazione e/o accasamento dei suini, o entro un mese dall’istituzione della zona soggetta a restrizione anche con il supporto di personale di altri territori. In particolare, in questi stabilimenti l’Acl deve verificare se l’applicazione di tali requisiti nella specifica realtà aziendale consente di mantenere una netta separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento. I controlli devono essere registrati nel sistema informativo Classyfarm.it immediatamente e comunque entro 96 ore dall’esecuzione degli stessi. Al fine delle verifiche di cui sopra, sono considerati validi i controlli eseguiti nei 90 giorni precedenti l’emanazione dell’ordinanza (dal 4 luglio 2024).

Negli stabilimenti in cui sia accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di quindici giorni l’Acl dispone il blocco degli stabilimenti ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento.

Nel caso di abbattimento degli animali non sarà dato seguito all’indennizzo previsto dalla legge 218/1988 in materia di lotta all’afta e altre epizoozie per via delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili. Sul resto del territorio nazionale viene ugualmente previsto dall’Ordinanza che ci sia il controllo nelle aziende del livello di biosicurezza adeguato sempre tramite la compilazione delle check list di Classyfarm. In caso di non conformità si applicano le sanzioni previste all’art. 23, comma 3, del D.lgs n. 136 del 5 agosto 2022 che prevede che: “l’operatore che non adotta le misure di biosicurezza … è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro”.

Movimentazione degli animali

Il Commissario straordinario alla Psa, sentita l’unità centrale di crisi, può individuare, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, le condizioni per la concessione delle deroghe al divieto di movimentazione dei capi detenuti, delle carni fresche e dei prodotti, sottoprodotti e materiale germinale all’interno o all’esterno della zona in restrizione.

In merito, il Ministero con ulteriore nota Dgsan n.40332 del 10 ottobre ha prorogato per ulteriori 30 giorni quanto previsto dalla nota ex Dgsaf prot. n. 25539 del 21 agosto 2024 e, quindi, fino al 15 novembre 2024 con le seguenti modifiche:

  • Sono consentite le movimentazioni da vita all’interno delle Zone soggette a restrizione anche di regioni diverse, privilegiando i movimenti da un livello di rischio inferiore verso il livello di rischio maggiore o pari livello. Inoltre, sono consentite le movimentazioni da vita da zone libere verso zone di restrizione I e viceversa della medesima regione e di diversa regione ferme restando le condizioni riportate nel Regolamento 2023/594.
  • Per quanto riguarda le movimentazioni verso il macello si invitano le regioni e province autonome a favorire il processo di individuazione di macelli designati presso cui macellare i capi provenienti da Zr, ciò al fine di garantire il proseguimento delle attività di allevamento nonché delle attività commerciali. La individuazione di macelli designati quanto più possibile vicini al sito di partenza non deve essere intesa in termini perentori ma prioritari.
  • Infine, in riferimento alle “raccomandazioni generali” per i tecnici e i veterinari di fiducia che devono svolgere la loro attività unicamente all’interno delle zone di restrizione o almeno rispettare un periodo di “inattività” minimo di 7 gg prima di recarsi in allevamenti di suini posti fuori Zr, detta tempistica è ridotta a 48 ore.

L’ordinanza 5-2024 e la successiva nota del 10 ottobre tendono dunque a permettere una maggiore movimentazione dei capi anche tra regioni e tra zone libere e zone in restrizione parte I con le dovute precauzioni per evitare ulteriori diffusioni della malattia negli allevamenti di suini domestici. Appare però chiaro il messaggio di rafforzare il sistema di biosicurezza degli allevamenti sia a livello strutturale sia a livello gestionale per abbattere il più possibile il rischio di nuovi focolai nel domestico.

Ulteriori misure

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite dell’Acl, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell’aggiornamento dei dati relativi all’anagrafe con particolare riferimento alla registrazione di tutti i morti entro 48 ore per le zone soggette a restrizione ed entro 7 giorni per il resto del territorio nazionale nonché i dati relativi alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale Vetinfo (Bdn, Sinvsa, Sanan e Siman), al fine di consentire il costante monitoraggio dell’avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell’attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell’area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale.

Nelle zone soggette a restrizione restano, come in passato, le misure di macellazione immediata dei suini degli allevamenti familiari con ripresa dell’attività subordinata alla verifica delle condizioni di biosicurezza; macellazione tempestiva, se del caso, dei suini degli allevamenti commerciali e soprattutto di tipologia “semibrado”.

In questo caso per il prosieguo o la ripresa dell’attività la regione o provincia autonoma deve verificare la presenza di macelli designati dove inviare gli animali detenuti.

Persino l’utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta e in zone soggette a restrizione II è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità escludendo eventuale contatto con suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole può essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l’assenza di contatto con suini o l’applicazione di altro trattamento equivalente.

Viene limitato e normato anche il pascolo vagante delle greggi.

Cartellonistica per biosicurezza rafforzata.

L’ordinanza prevede inoltre una serie di adempimenti e procedure per informare i cittadini e guidarli in un comportamento corretto, volto a frenare la diffusione della malattia. Ad esempio, oltre alla cartellonistica, nelle zone soggette a restrizione II e nelle zone infette le attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane, ludico- ricreative e sportive, con numero superiore a 20 persone, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali a seguito di parere favorevole espresso dalla Acl.


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Psa, l’ordinanza n.5 stabilisce nuove regole - Ultima modifica: 2024-12-09T17:47:00+01:00 da Barbara Gamberini

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