Ue-Mercosur: ok all’accordo per l’intesa di libero scambio

Ue- Mercosur
Il Mercosur liberalizzerà completamente il 91% delle sue importazioni dall’Ue, nell’arco di un periodo di 10 anni per la maggior parte dei prodotti

Il 28 giugno scorso, l’Unione europea e il Mercosur hanno raggiunto un accordo politico in merito all’intesa commerciale, parte del più ampio accordo di associazione tra le due regioni, che prevede l’eliminazione della maggior parte dei dazi sulle esportazioni dell’Ue verso i Paesi Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay).
I negoziati con il Mercosur, avviati nel 2000, sono stati oggetto di 39 round negoziali, alternando fasi di accelerazione e di stallo.
Il Mercosur liberalizzerà completamente il 91% delle sue importazioni dall’Ue, nell’arco di un periodo di 10 anni per la maggior parte dei prodotti. Tempistiche più lunghe, fino a 15 anni, sono previste per alcuni dei prodotti più sensibili per il Mercosur. L’Ue liberalizzerà il 92% delle sue importazioni in un periodo di transizione di 10 anni. Per quanto riguarda le linee tariffarie, il Mercosur liberalizzerà completamente il 91% e l’Ue il 95% delle linee nei rispettivi elenchi.
Con particolare riferimento ai prodotti agricoli esportati dall’Ue verso i Paesi Mercosur, l’accordo prevede una graduale eliminazione dei dazi sul 93% delle linee tariffarie (pari al 95% del valore delle esportazioni di prodotti agricoli dell’Ue). L’Ue liberalizzerà l’82% delle importazioni di prodotti agricoli e si impegna a liberalizzazioni parziali per i prodotti più sensibili, con l’esclusione totale di un numero molto limitato di prodotti:
- carni bovine: l’accordo definisce un contingente di 99mila tonnellate in equivalente peso carcassa (Cwe), suddivise in 55% fresche e 45% congelate, a un dazio del 7,5% e l’eliminazione, all’entrata in vigore dell’accordo, del dazio previsto per i contingenti “Hilton” del Wto, specifici per Mercosur. Il contingente sarà introdotto gradualmente, in sei fasi annuali;
- carni suinicole: si introduce un contingente di 25mila tonnellate a un dazio pari a 83 euro/tonnellata. Anche in questo caso, si prevedono sei fasi annuali;
- pollame: 180mila tonnellate in equivalente peso carcassa in esenzione dai dazi doganali, suddivise in 50% di pollame non disossato e 50% di pollame disossato. Il contingente sarà introdotto gradualmente in sei fasi annuali.

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In linea con altri accordi di libero scambio, l’ambizioso risultato ottenuto in materia di Indicazioni geografiche (Ig) migliorerà notevolmente la tutela nel Mercosur per molti prodotti europei: 355 denominazioni (tra le quali il Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Mortadella Bologna, Prosciutto Toscano, Bresaola della Valtellina, Pancetta Piacentina, Culatello di Zibello, Zampone Modena, Salamini italiani alla cacciatora) saranno protette a un livello comparabile a quello dell’Ue. Ciò comporta il divieto di utilizzo del termine tutelato per prodotti non originali e di espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili. Inoltre, l’accordo garantisce protezione contro l’uso ingannevole di simboli, bandiere o immagini che suggeriscono un’origine geografica “falsa”. Da parte sua, l’Ue proteggerà 220 indicazioni geografiche dal Mercosur.
La maggior parte delle Ig dell’Ue godrà del massimo livello di protezione al momento dell’entrata in vigore. In alcuni casi, sono stati concessi periodi transitori ai produttori locali per cessare l’uso della denominazione entro un numero di anni concordato, mentre i marchi anteriori coesisteranno con le Ig protette. Vi è un numero molto limitato di eccezioni, in base al cosiddetto principio del grandfathering, che sono state concesse a produttori pre-identificati, che già da un certo numero di anni vendono prodotti con queste denominazioni sul mercato in questione. Tali imprese sono autorizzate a continuare a utilizzare la denominazione rispettando, però, specifici requisiti di etichettatura; in questo modo sarà comunque possibile distinguere chiaramente tali prodotti dai prodotti autentici a indicazione geografica dell’Ue.

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È prevista, infine, la possibilità di aggiungere agli elenchi nuove Ig, sia da parte dell’Ue che del Mercosur, dopo l’entrata in vigore dell’accordo.
Un capitolo specifico è previsto per le misure sanitarie e fitosanitarie (Sps), al fine di migliorare e facilitare gli scambi commerciali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare e sanità animale e del principio di precauzione.
La procedura prevede ora che entrambe le parti sottopongano il testo concordato a revisione giuridica per giungere alla versione finale dell’accordo di associazione e di tutti i suoi aspetti commerciali. La Commissione provvederà quindi alla traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’Ue e sottoporrà l’accordo di associazione all’approvazione degli Stati membri dell’Ue e del Parlamento europeo.

Ue-Mercosur: ok all’accordo per l’intesa di libero scambio - Ultima modifica: 2019-10-15T16:12:01+02:00 da Lucia Berti

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