Anche solo servizi agli allevatori in cambio dei reflui di stalla

L’imprenditore zootecnico può limitarsi a chiedere alla controparte di effettuare lo spandimento

In Veneto il conferimento
degli effluenti di allevamento
da parte dell’allevatore
a un gestore di un impianto
biogas è regolato da una precisa
contrattualistica definita da
una specifica normativa regionale,
l’allegato A alla Dgr n.
1620 del 9 giugno 2009. Lo ricorda
l’agronomo Marco Mezzadri,
tecnico dell’associazione
Aiel (Associazione italiana
energie agroforestali) di Legnaro,
Padova.

In poche parole questa norma
definisce i termini di un
contratto tipo per la fornitura
di biomassa, una scrittura privata.
Chiarisce nei dettagli come
parlare del prezzo, del contenuto
in sostanza secca del
prodotto ceduto, delle clausole
di salvaguardia, eccetera.

«Ora, se il contratto è fatto
bene, se è scritto con attenzione,
non ci sono problemi. In caso
contrario l’allevatore può incappare
in non pochi momenti
critici». Uno di questi, spiega il
tecnico, può verificarsi quando
per motivi di gestione aziendale
l’allevatore può decidere di
ridurre il numero dei capi: avere
meno animali in stalla significa
anche avere meno biomassa
da conferire alla controparte
che produce biogas e quindi
non riuscire a rispettare uno dei
principali vincoli del contratto.

«È capitato di recente in Veneto:
il prezzo dei vitelli da carne
importati dalla Francia è diventato
troppo alto, al punto
che molti ingrassatori hanno
dovuto rinunciare ad acquistarli,
tutti o in parte. Ma se in
fase di definizione del contratto
col gestore dell’impianto biogas
l’allevatore ha prestato la
dovuta attenzione alla redazione
delle clausole di salvaguardia,
prevedendo fra le altre
eventualità anche la possibilità
di interrompere l’attività, o di
rimodulare le quantità conferite
qualora diminuisca il numero
dei capi, allora questo tipo di
criticità si può prevenire».

Un altro caso problematico
non vede la controparte dell’allevatore
danneggiata, anzi al
contrario in questo caso è l’imprenditore
zootecnico a rimetterci.
«Accade – continua Mezzadri
– quando l’allevatore arriva
a esser costretto a cedere
gratuitamente le proprie biomasse
al gestore dell’impianto
biogas, mentre quest’ultimo
può continuare a produrre biogas
ed essere remunerato per
l’energia elettrica immessa in
rete. Questa situazione si può
verificare in zone ad elevata
densità zootecnica, in assenza o
con scarsa disponibilità di superficie
agraria ove effettuare
lo spandimento. Questi problemi
possono essere ampliati da
eventuali picchi produttivi, o
da periodi particolarmente piovosi,
a causa dei quali l’allevatore
si può trovare costretto a
smaltire una quantità eccessiva
di effluenti. In tal caso l’allevatore
può trovarsi in piena emergenza
e quindi può accettare di
cedere gratuitamente un prodotto
che in condizioni normali
dovrebbe invece vedersi remunerare.
C’è da dire però che l’allevatore,
mediante opportune
definizioni contrattualistiche,
può comunque risparmiare sui
costi di trasporto e distribuzione
degli effluenti. Tali costi diventerebbero
oneri per il gestore
dell’impianto; questi per
esempio potrebbe distribuire il
digestato sui terreni di proprietà
dell’allevatore».

Passando poi all’Emilia, qui
a regolare il rapporto di conferimento
di biomasse dagli allevatori
ai gestori di impianti biogas
non intervengono contratti prestabiliti.
Lo spiega Mauro Vicini,
della Cia regionale, che dice
che a parte qualche caso isolato
(è avvenuto per esempio tra
due stalle sociali reggiane e un
gestore), in cui un contratto di
conferimento ha attribuito alle
deiezioni zootecniche un valore
di livello sufficiente a coprire i
costi logistici, in genere in questa
regione l’allevatore non
chiede di essere pagato ma si
limita a richiedere servizi gratuiti.
Cioè si limita a chiedere di
poter trasportare senza costi il
letame o il liquame dalla stalla
all’impianto biogas e successivamente
di non vedersi restituire
liquami.Oal limite di vedersi
restituiremateriale riqualificato
utile per la fertirrigazione.

Anche solo servizi agli allevatori in cambio dei reflui di stalla - Ultima modifica: 2014-02-07T11:59:50+01:00 da Redazione Suinicoltura

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