Il congelamento della carne preimballata prossima alla scadenza, al fine di prolungarne la vita commerciale, si deve considerare una violazione della norma.
La precisazione è stata fatta dal ministero della Salute che ha diffuso una nota della Commissione europea in risposta a un quesito formulato dallo stesso Ministero.
Il divieto deve essere riferito in maniera tassativa nei confronti degli operatori commerciali che eseguono le operazioni di preimballaggio di carne fresca o refrigerata e che in prossimità della scadenza indicata sull’imballaggio stesso procedono al congelamento in modo da aumentare il periodo di conservazione e di conseguenza la commerciabilità del prodotto; ma va anche riferita ai consumatori singoli che, molto spesso acquistano le carni nelle vaschette confezionate dal supermercato e dopo averle tenute a casa in frigorifero qualche giorno procedono al congelamento non ritenendo di poterle consumare entro il termine di scadenza indicato sulla vaschetta.
I motivi del divieto
sione europea ha considerato quanto disposto dall’allegato III, Sezione I, capitolo VII, punto 1, del regolamento (Ce) n. 853/2004 in materia di igiene e sicurezza alimentare degli alimenti come un obbligo giuridico inequivocabile, che non ammette flessibilità e ha così argomentato il proprio parere:
– il periodo di stabilizzazione, durante il quale il pH delle carni della carcassa si stabilizza, dura pochi giorni e cade abitualmente prima dell’immissione sul mercato.
– l’allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 4, del regolamento (Ce) n. 853/2004 stabilisce che “le carni destinate al congelamento devono essere congelate senza indebiti ritardi, tenendo conto del periodo di stabilizzazione eventualmente necessario prima del congelamento stesso.” Tale obbligo giuridico è stato ribadito nella sezione 5.4 della comunicazione della Commissione dal titolo “Orientamenti dell’Ue sulle donazioni alimentari”.
– tale obbligo non sarebbe esplicitato così inequivocabilmente se le carni potessero essere congelate in qualsiasi fase della filiera di produzione e dunque il testo non ammette alcuna flessibilità.
Il sistema – precisa Bruxelles – potrebbe essere utilizzato per occultare il deterioramento, compromettendo in tal modo ulteriormente la sicurezza delle carni commercializzate e finendo per indurre in errore i consumatori sulla qualità delle carni messe in vendita.
La questione riguarda sia i consumatori, visto che stiamo parlando delle vaschette preparate nei reparti macelleria dei supermercati ed esposte nei banchi frigo, sia i tagli di 5-10 kg commercializzati all’ingrosso in confezioni sottovuoto. Secondo la norma europea la carne fresca non può essere congelata in qualsiasi fase della filiera, in particolare in prossimità della scadenza commerciale.
Il parere sollecitato dagli operatori commerciali
A sollecitare il parere del ministero della Salute era stata l’associazione di categoria della filiera della carne - Assocarni - che riteneva che la decisione di fissare il momento della congelazione della carne fresca preimballata dovesse essere affidato alla valutazione dell’operatore e in particolare alla stima del momento in cui le carni avessero raggiunta la stabilizzazione per poter poi procedere alla congelazione.
In particolare l’Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame «la carne fresca importata, nel rispetto del costante mantenimento della catena del freddo, matura durante il viaggio ed è l’importatore a stabilire quando tali carni, rimanendo ferme le norme igienico sanitarie, abbia acquisito le qualità organolettiche richieste. Non è possibile infatti standardizzare in assoluto il periodo di maturazione necessario dal momento che lo stesso dipende da una serie di elementi quali la tipologia e il livello di ingrassamento dell’animale, il taglio, il tipo di sottovuoto impiegato etc».