Psa, misure urgenti per la gestione dei focolai

psa ordinanza 3
Giovanni Filippini, commissario straordinario per la peste suina africana, nella sua ordinanza (n. 3/2024) si concentra sulla gestione negli allevamenti suinicoli

Il 29 agosto il commissario straordinario per la lotta alla Psa ha emanato l’ordinanza n. 3/2024 che detta alcune misure urgenti per la gestione della malattia in particolare nelle regioni di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

L’ordinanza si applicherà sino al 30 settembre 2024 e prevede alcune misure straordinarie che si aggiungono alle indicazioni fornite con la nota del 21 agosto dalle Direzioni generali competenti del Ministero della salute. La nota del 21 agosto, si ricorda, aveva, in particolare, già previsto specifiche disposizioni, in vigore sino al 15 settembre, in materia di:

  • sorveglianza continuanegli allevamenti con conseguenti campionamenti;
  • movimentazione degli animali da vita in generale e verso i macelli (degne di nota in particolare le disposizioni che vincolano alla destinazione a macelli “di prossimità”);
  • movimentazione di liquami e di carcasse;
  • notifiche di sospetti e focolai;
  • metodologia per la indagine epidemiologica;
  • flussi dei campioni nonché altre raccomandazioni in materia di biosicurezza negli allevamenti.

Restrizioni e divieti dell’ordinanza 3/2024

Con l’ordinanza commissariale, invece, vengono impartite nuove disposizioni considerato che l’evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia con gli ultimi focolai negli allevamenti delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, sta assumendo un andamento sempre più preoccupante che prevedono, in particolare per gli allevamenti situati nelle zone di restrizione (Zr) parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, quanto segue:

  • Il divieto di ogni movimentazione dei suini in entrata e in uscita in/dall’allevamento tranne le movimentazioni verso il macello secondo le previsioni della nota del 21 agosto. Decorsi 15 giorni dalla entrata in vigore dell’ordinanza, per gli allevamenti in Zr parte I la movimentazione potrà essere consentita in deroga a determinate condizioni.
  • Il divieto (sempre negli allevamenti nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna) dell’accesso di ogni automezzo salvo quelli destinati a trasportare mangimi, carcasse e liquami e quelli destinati al trasporto in deroga verso i macelli.
  • Il divieto di ingresso di qualsiasi persona in allevamento ivi compresi veterinari, tecnici, mangimisti e qualsiasi altra persona “non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali”. È consentita l’autorizzazione in deroga da parte dei servizi veterinari competenti su motivata richiesta.
  • La sospensione dei controlli da parte del servizio veterinario competente per territorio, salvo quelli connessi con la emergenza Psa nonché quelli relativi al benessere animale.
  • Il divieto di qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente connessi al benessere animale che andranno comunque autorizzati da parte del servizio veterinario competente. Vanno rinviati altri interventi tecnici e strutturali e sono permessi limitati interventi di miglioramento della biosicurezza sempre previa autorizzazione.
  • Obbligo per qualsiasi persona che accede in allevamento dell’utilizzo di tute e calzari monouso. Va assicurato che le persone nelle 48h precedenti non abbiano visitato altri allevamenti né siano state in boschi o altri luoghi dove è stata segnalata la presenza dei cinghiali.
  • Il divieto di ingresso in allevamenti di cani e altre specie animali da compagnia o da reddito.
  • L’obbligo per gli allevatori di fornire calzari, guanti e tute monouso agli operatori del trasporto di animali in arrivo in allevamento al momento dell’uscita dall’abitacolo dell’automezzo. I dispositivi andranno poi lasciati in allevamento e smaltiti.
  • Il divieto, sempre nei comuni delle Zr parte I, parte II e parte III di Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna, di “mostre, mercati, fiere, esposizioni e ogni altra manifestazione o aggregazione in presenza di carattere agricolo/zootecnico che coinvolga il settore suinicolo”.

Biosicurezza rafforzata negli allevamenti

È poi prevista (art. 2 dell’ordinanza) una verifica negli allevamenti (si parla sempre di quelli in Zr parte I, parte II e parte III delle tre regioni in questione), sul rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata.

In caso di carenze strutturali o gestionali accertate dei requisiti non sanabili entro 15 giorni, il servizio veterinario dispone lo svuotamento degli stabilimenti secondo un programma di macellazione o di abbattimento (in quest’ultimo caso senza diritto all’indennizzo ex L. 218/88).

Il servizio veterinario competente, nel caso in cui sia stato individuato in un allevamento un qualsiasi contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato, può disporre l’abbattimento preventivo degli animali presenti ai sensi della normativa comunitaria.


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Psa, misure urgenti per la gestione dei focolai - Ultima modifica: 2024-09-25T16:12:54+02:00 da Barbara Gamberini

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