Il primo gennaio 2019 partirà la ricettazione elettronica dei farmaci veterinari. Se mai ci fossero stati ancora dubbi su una proroga dell’ultima ora, li ha fugati pochi giorni fa lo stesso direttore generale della Dg Sanità animale e Farmaci veterinari del ministero della Salute Silvio Borrello. I tempi previsti verranno dunque rispettati, anche se “ci sono criticità” e anche se “sul filo di lana”, come riferisce l’Associazione nazionale medici veterinari che ha partecipato al 12° Info day sui medicinali per gli animali.
Soprattutto ci si riferisce al fatto che manca (a oggi, mentre scriviamo) la pubblicazione del decreto attuativo e le relative circolari ministeriali. Ma dovrebbero uscire al più presto.
Quando elaborare la ricetta elettronica è tecnicamente impossibile
Peraltro, è già da qualche tempo reperibile online (al sito “ricettaveterinariaelettronica”) il manuale operativo per la “prescrizione medico-veterinaria elettronica”, ed è attraverso questo documento che alcune questioni pratiche iniziano a chiarirsi.
A esempio, come agire quando sia tecnicamente impossibile, seppur momentaneamente, elaborare la ricetta elettronica. In questi casi il manuale, citando la possibilità di un “black-out” elettrico o di “blocco del sistema centrale” prevede che qualora ci sia “l’urgenza di garantire la cura agli animali” sia possibile tornare a utilizzare la tradizionale ricetta cartacea. Della quale il veterinario sarà bene ne abbia sempre pronte copie da compilare. Dopodiché, però, “entro 24 ore dal ripristino della corretta funzionalità del sistema – recita il manuale – per quanto di propria competenza, le informazioni relative a prescrizione/erogazione e somministrazione devono essere inserite a sistema, con le funzionalità disponibili”.
Deroghe alla normale procedura di prescrizione
Anche in caso che a un capo allevato si debba praticare una terapia d’urgenza il manuale prevede deroghe alla normale procedura di prescrizione e vendita dei medicinali veterinari. E cioè viene indicato che il farmacista, qualora non abbia in magazzino il farmaco prescritto nella ricetta elettronica, può consigliare e vendere all’allevatore “il medicinale veterinario generico o corrispondente rispetto a quello prescritto”. Accadrà così che il farmaco effettivamente venduto e poi impiegato sarà diverso da quello indicato in ricetta e registrato online. Per rispettare gli obblighi legati alla farmacovigilanza, quindi, viene stabilito che nei cinque giorni successivi, la sostituzione del farmaco deve essere regolarizzata nel sistema informatico. E cioè si deve innanzitutto cercare “l’assenso scritto del medico veterinario proscrittore” e quindi informatizzare la sostituzione del medicinale, dandone notifica allo stesso veterinario. A quel punto, il veterinario autorizza - nei tempi più brevi e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi – la sostituzione e, se del caso, va anche a modificare la posologia, la durata del trattamento e i tempi di attesa.
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I PERCHÉ DELLA RICETTAZIONE ELETTRONICA
L’introduzione della ricetta veterinaria elettronica, istituita dalla legge 20 novembre 2017, non risponde solo a necessità di digitalizzazione e sburocratizzazione della distribuzione dei farmaci. Come indica il manuale ad hoc redatto dal ministero della Salute, la ricettazione online dei farmaci veterinari ha come obiettivo prioritario la salute pubblica “attraverso la tutela della salute e del benessere animale, strettamente interconnesse alla garanzia di offrire alimenti sani e sicuri”. Cioè a dire che il controllo sulla diffusione e l’uso dei farmaci per animali aiuta a evitare la presenza di residui indesiderati nella catena alimentare. Non solo. Nella ratio del provvedimento c’è anche la considerazione della minaccia crescente rappresentata dal fenomeno della resistenza agli antimicrobici, per cui un uso prudente e responsabile di questa categoria di medicinali “è diventato uno dei principali punti strategici nel quadro della lotta avviata per contenerne lo sviluppo e la diffusione”.
È per questi motivi che la Banca dati centrale (Bdc), ovvero il sistema di monitoraggio delle confezioni dei medicinali a uso umano all’interno del sistema distributivo è stata estesa anche ai medicinali veterinari. Inoltre, la Bdc è stata pienamente integrata con il Sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza che si basa sulla ricetta veterinaria elettronica. “Pur trattandosi di due sistemi informativi distinti – spiega il Manuale operativo per la ricetta elettronica – entrambi contribuiscono a realizzare il monitoraggio dell’impiego dei medicinali utilizzati negli animali in Italia”. In campo zootecnico, la Bdc rileva i dati relativi ai movimenti delle confezioni di medicinali autorizzati a essere immessi in commercio; mentre il Sistema di farmacosorveglianza (ricetta veterinaria elettronica) rileva “le prescrizioni e le dispensazioni” di medicinali destinati agli animali sul territorio nazionale.
Leggi l’articolo pubblicato sulla Rivista di Suinicoltura n. 11/2018
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